C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 19/02/2024 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNIVERSAL ROSETO 1920 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FARAGALLI FABIO PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANTA CROCE / UNIVERSAL ROSETO, DISPUTATA IL 28.1.2024 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n° 51 DELL’1.2.2024 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNIVERSAL ROSETO 1920 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FARAGALLI FABIO PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANTA CROCE / UNIVERSAL ROSETO, DISPUTATA IL 28.1.2024 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n° 51 DELL’1.2.2024 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Universal Roseto 1920 ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. nei confronti del Faragalli “Per grave condotta violenta nei confronti di calciatore avversario, che colpiva con una violenta testata sul setto nasale provocandogli fuoriuscita di sangue (art. 38 C.G.S.)”. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione che il G.S. non aveva tenuto conto che l’evento, per il quale il calciatore Faragalli era stato sanzionato, era stato generato dalla reazione dello stesso ad un calcio ricevuto da un avversario. Il primo giudice non aveva, quindi, concesso l’attenuante che avrebbe permesso di ridurre la sanzione, tenuto anche conto che le lesioni subite dall’avversario non hanno avuto particolari conseguenze. L’arbitro della gara, in sede di ulteriore supplemento, ha riferito di non avere avuto percezione alcuna di tale provocazione. Alla luce, pertanto, di tale precisazione, ritiene la Corte che la decisione del primo giudice debba essere confermata trattandosi, nella fattispecie, di un caso di particolare gravità della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S, non meritevole di riduzione, in quanto congrua ed adeguata la sanzione. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa relativa.
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