C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 01/02/2024 – Delibera – Gara del 22/ 1/2024 FRANCAVILLA CALCIO 1927 – ACCADEMIA BIANCAZZURRA

Gara del 22/ 1/2024 FRANCAVILLA CALCIO 1927 - ACCADEMIA BIANCAZZURRA

Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della A.S.D. Accademia Biancazzurra, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 3 a 1, poiché la A.S.D. Francavilla Calcio 1927 avrebbe effettuato un numero di sostituzioni maggiore di quelle ammesse dalle vigenti disposizioni federali. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Esaminati il referto arbitrale, nel quale si riferisce che la Società Francavilla Calcio nel corso della gara provvedeva ad effettuare 5 sostituzioni (tutte nel corso del secondo tempo: al min. 10 esce il n.4 ed entra il n. 13; al min. 16 esce il n. 9 ed entra il n. 14; al min. 20 esce il n. 8 ed entra il n. 16; al min. 44 esce il n. 10 ed entra il n. 18; al min. 45+1 esce il n. 11 ed entra il n. 15), e il successivo supplemento, richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, nel quale l'arbitro dichiara che "i rapportini di fine gara firmati dai dirigenti delle due squadre presentano un errore di compilazione alla voce "sostituzioni", in quanto viene riportata la sostituzione al 10 min. del secondo tempo di gioco del calciatore nº "6" del Francavilla Calcio. A sostegno di ciò, il suddetto giocatore veniva ammonito dal sottoscritto al 12 min. del secondo tempo". - Accertato, pertanto, che la Soc. Francavilla Calcio non ha violato le disposizioni del Regolamento del Gioco del Calcio, cosicché il ricorso deve essere respinto, stante la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale ai sensi dell'art. 61, co. 1, del CGS. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 49 del 25.01.2024, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1. di respingere il reclamo della A.S.D. Accademia Biancazzurra perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2. di convalidare il risultato conseguito sul campo: Francavilla Calcio / Accademia Biancazzurra 3 a 1.

 

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