C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18.10.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CAORSO Avverso squalifica del calciatore Mirko Melchiorre Cortesiano per 4 giornate di gara e inibizione del dirigente Marco Amici fino a tutto il 30 novembre 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 18 del 04/10/2023 Gara: Caorso / OMI Academy del 01.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CAORSO Avverso squalifica del calciatore Mirko Melchiorre Cortesiano per 4 giornate di gara e inibizione del dirigente Marco Amici fino a tutto il 30 novembre 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 18 del 04/10/2023 Gara: Caorso / OMI Academy del 01.10.2023

La società ASD Caorso ha proposto tempestivo reclamo avverso le suddette sanzioni disciplinari disposte dal Giudice sportivo di Piacenza chiedendone l’annullamento o per lo meno la parziale revisione. La reclamante nega che entrambi i propri tesserati abbiamo profferito espressioni irriguardose e offensive all’indirizzo del direttore di gara sostenendo che gli stessi si sarebbero limitati a chiedere spiegazioni su determinanti decisioni arbitrali. Il reclamo del Caorso appare privo di fondamento e non meritevole di accoglimento atteso che dalle risultanze ufficiali, correttamente interpretate dal Giudice di prima istanza, emerge che a fine gara il calciatore nonché capitano della compagine del Caorso Mirko Melchiorre Cortesiano, urlava all’indirizzo dell’arbitro frasi dall’inequivocabile tenore irriguardoso e offensivo. Del pari il dirigente Marco Amici risulta avere assunto, sempre a fine partita, un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro ragion per cui entrambe le condotte sono state giustamente inquadrate dal Giudice sportivo di Piacenza come integranti le fattispecie previste e punite dall’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva, rispettivamente nel comma 1 lettera a) per il calciatore e nel comma 2 lettera a) per quanto concerne il dirigente.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma integralmente i provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Piacenza. Pone a carico della società ASD CAORSO il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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