C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18.10.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. SPEZZANESE Avverso squalifica del calciatore Daniele Ruini per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 18 del 05/10/2023 Gara: Corlo / Spezzanese del 01.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. SPEZZANESE Avverso squalifica del calciatore Daniele Ruini per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 18 del 05/10/2023 Gara: Corlo / Spezzanese del 01.10.2023

La società ASD GS Spezzanese ha tempestivamente impugnato il provvedimento disciplinare sopra menzionato ritenendo l’irrogata squalifica di 5 giornate eccessiva in relazione al reale comportamento attuato dal proprio tesserato Daniele Ruini. A tal riguardo la società reclamante ammette le frasi di protesta che quest’ultimo calciatore avrebbe indirizzato all’arbitro dopo il triplice fischio finale mentre si apprestava a raggiungere gli spogliatoi, ma nega che il Ruini, una volta appreso di essere stato espulso dopo la fine della gara, abbia tentato d’impedire all’arbitro di lasciare l’impianto sportivo e abbia avuto con lo stesso un contatto fisico. La società Spezzanese che nel proposto reclamo non ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presa visione degli atti ufficiali di gara, la Corte rileva che la versione dei fatti accaduti nel post-partita proposta dalla Spezzanese non trova conferma alcuna nella ricostruzione riportata dall’arbitro nel proprio referto di gara redatto, peraltro, in maniera precisa e inequivocabile e che dunque non necessita di chiarimenti e integrazioni particolari da parte dello stesso ufficiale di gara. Dal rapporto arbitrale risulta infatti che a partita terminata Daniele Ruini, calciatore nonché capitano della Spezzanese, è stato espulso per aver rivolto all’arbitro proteste e offese continuate fino al rientro negli spogliatoi. Emerge inoltre che lo stesso Ruini ha atteso l’uscita dell’arbitro dal proprio spogliatoio e che in tale frangente ha assunto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’ufficiale di gara che si è poi concretizzato anche in un contatto fisico con il medesimo costituito da una spinta inferta con il braccio nell’intento di impedirne l’uscita dal locale adibito a spogliatoio. A giudizio della Corte il Giudice sportivo di Modena non ha valutato correttamente il comportamento del calciatore Daniele Ruini che, così come descritto nel rapporto ufficiale di gara, integra la fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, condotta che per tale ragione dovrà conseguentemente e necessariamente essere punita con la sanzione minima edittale di 8 giornate di gara stabilita da detta norma nella sua nuova formulazione.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e aggrava la squalifica del calciatore Daniele RUINI portandola a 8 giornate di gara Pone a carico della società ASD GS SPEZZANESE il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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