C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 25.10.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL MONTEFELTRO Avverso inibizione del dirigente Nicola Sacchetti fino al 15 novembre 2023 e ammenda di € 150,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 24 del 04/10/2023 Gara: Real Montefeltro / Polisportiva Capanni del 30.09.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL MONTEFELTRO Avverso inibizione del dirigente Nicola Sacchetti fino al 15 novembre 2023 e ammenda di € 150,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 24 del 04/10/2023 Gara: Real Montefeltro / Polisportiva Capanni del 30.09.2023

La società ASD Real Montefeltro ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti disciplinari sopra menzionati chiedendo l’annullamento dell’inibizione del proprio dirigente Sig. Sacchetti e una riduzione dell’ammenda in relazione all’effettiva gravità dei fatti. Con il proposto reclamo e dopo aver richiesto e preso visione degli atti ufficiali, il Real Montefeltro nega che il proprio dirigente Nicola Sacchetti, che nella circostanza rivestiva la funzione di addetto alla forza pubblica sostitutiva, sia mai stato espulso dal terreno di gioco avendo egli assistito alla gara dalla tribuna, come attestato anche da due dichiarazioni testimoniali che vengono prodotte, per cui prospetta che nel redigere il referto di gara l’arbitro sia verosimilmente incorso in uno scambio di persona. Afferma poi la reclamante che le intemperanze dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara sarebbero state indotte da un “atteggiamento spocchioso” tenuto dallo stesso arbitro per tutta la partita e da due espulsioni che la reclamante sostiene essere state ingiuste e ingiustificate. La società Real Montefeltro che nel proposto reclamo ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione, ma viene sentita per telefono in persona del proprio presidente, il quale si richiama alle argomentazioni esposte nel reclamo e ribadisce sia le critiche all’operato dell’arbitro che, a proprio dire, si sarebbe rivelato non all’altezza della situazione oltre che prevenuto nei confronti del Real Montefeltro, sia l’assoluta estraneità del dirigente Sacchetti ai fatti e alle condotte a lui ascritte dal direttore di gara. Letto il reclamo e presa visione degli atti ufficiali di gara, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha ammesso di non essere certo dell’identificazione del dirigente Nicola Sacchetti, che nel frangente svolgeva il ruolo di addetto alla forza pubblica sostitutiva, come colui che durante e dopo lo svolgimento della partita ha tenuto un comportamento irriguardoso e oltraggioso nei suoi riguardi. L’arbitro conferma invece gli insulti che per buona parte della gara gli sono stati indirizzati dai sostenitori del Montefeltro. In ragione delle ammissioni fatte dall’arbitro in sede di chiarimenti il proposto reclamo va accolto per la parte che concerne l’inibizione del dirigente Nicola Sacchetti, mentre, per quanto riguarda le intemperanze dei sostenitori del Real Montefeltro, la relativa ammenda disposta dal Giudice di prima istanza appare correttamente quantificata e adeguata rispetto al contesto nel quale è stato attuato il comportamento gravemente antisportivo dei tifosi della stessa società ospitante nei confronti dell’ufficiale di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe annulla l’inibizione del dirigente Nicola Sacchetti mentre conferma l’ammenda di Euro 150,00 a carico della società. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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