C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 25.10.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UNION SAMMARTINESE Avverso regolarità della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 27 del 11/10/2023 Gara: Union Sammartinese / Santa Sofia del 07.10.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UNION SAMMARTINESE Avverso regolarità della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 27 del 11/10/2023 Gara: Union Sammartinese / Santa Sofia del 07.10.2023
La società AD Union Sammartinese reclama contro il provvedimento con il quale il Giudice sportivo di Forlì-Cesena non ha omologato il risultato conseguito sul campo e ha disposto la ripresa della gara dal 43° minuto del secondo tempo con le modalità da comunicarsi successivamente. La società reclamante afferma che a seguito di un serio infortuno subito da un calciatore della compagine avversaria e della conseguente interruzione decretata dall’arbitro per permettere i necessari soccorsi, lo stesso direttore di gara avrebbe fatto rientrare le squadre sul terreno di gioco facendo continuare l’incontro non con l’effettuazione del calcio di rigore in precedenza decretato a favore del Santa Sofia, ma con una rimessa dal fondo a favore della stessa Union Sammartinese suscitando così le veementi proteste della squadra ospite e perdendo il controllo della situazione tanto da decidere, per la seconda volta, di terminare l’incontro con il triplice fischio finale. Allegando una serie di dichiarazioni testimoniali tendenti a dimostrare il fattivo intervento dei tesserati della Sammartinese oltre che del pubblico presente all’incontro nel prestare soccorso al calciatore infortunatosi, la società reclamante chiede che sia validato il risultato conseguito sul campo di 1 – 0 a favore della propria compagine di under 19. La società Union Sammartinese che nel proprio atto d’impugnazione non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Del pari non è presente né ha depositato memorie difensive, la società cointeressata, Santa Sofia, alla quale risulta essere stato regolarmente notificato il presente reclamo. Letto il reclamo, esaminati i documenti a esso allegati, presi in rassegna gli atti ufficiali della gara in questione, la Corte non ritiene fondate le ragioni addotte dalla società Union Sammartinese a sostegno del proposto reclamo che pertanto non appare meritevole di accoglimento. Dal rapporto ufficiale di gara risulta infatti che la stessa è stata interrotta al 43° minuto della ripresa subito dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra del Santa Sofia, perché a seguito dell’infortunio subito da un calciatore di detta società e delle intemperanze che ne sono conseguite da parte dei tesserati di entrambe le contendenti, l’arbitro ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni per proseguire nella direzione della gara e ne ha disposto l’interruzione precisando che al momento di tale sua decisone rimanevano da giocare 2 minuti di tempo regolamentare e 4 minuti di recupero. In considerazione di quanto precede, la decisione del Giudice sportivo di Forlì-Cesena con la quale ha disposto la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati, risulta del tutto conforme all’articolo 33 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nel testo aggiornato al 1° luglio 2022 che, per la prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, stabilisce espressamente che la partita riprenda esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in oggetto e, confermando la decisione del Giudice sportivo Forlì-Cesena dispone la prosecuzione della gara con un calcio di rigore a favore della squadra del Santa Sofia nonché con le modalità previste dalla sopra ricordata disposizione regolamentare che saranno ulteriormente comunicate alle società interessate da parte della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena Pone a carico della società Union Sammartinese il versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non effettuato in sede di deposito del reclamo.
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