C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PAVULLO F.C.F. Avverso squalifica del massaggiatore Roberto Ricci fino a tutto il 15 dicembre 2023 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 33 del 18/10/2023 Gara: Pavullo / Monari Nasi del 14.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PAVULLO F.C.F. Avverso squalifica del massaggiatore Roberto Ricci fino a tutto il 15 dicembre 2023 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 33 del 18/10/2023 Gara: Pavullo / Monari Nasi del 14.10.2023

La società ASD Pavullo ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra menzionata sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo regionale chiedendone una riduzione. La reclamante sostiene che il proprio massaggiatore Sig. Roberto Ricci, entrato in campo per soccorrere un calciatore infortunatosi senza il preventivo assenso dell’arbitro, avrebbe reagito all’invito di questi ad uscire dal campo con un’espressione irriguardosa, ma non offensiva per cui non ritiene “applicabile la motivazione che porta all’importante sanzione comminata”. La società Pavullo che nel proprio atto d’impugnazione non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. La Corte giudica il reclamo non meritevole di accoglimento in quanto il motivo addotto dalla società Pavullo a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica del proprio massaggiatore è esplicitamente smentito dalle risultanze ufficiali che sono state correttamente interpretate dal Giudice sportivo del CRER e nelle quali è testualmente riportato dall’arbitro che il massaggiatore Ricci nell’uscire dal terrendo di gioco, dentro al quale aveva fatto ingesso senza chiedere il consenso, gli urlava due epiteti ingiuriosi. La durata dell’irrogata squalifica appare inoltre sostanzialmente conforme ai dettami dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD PAVULLO FCF il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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