C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONARI NASI Avverso obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicata nel C.U. nr. 28 del 18/10/2023 Gara: Possidiese / Monari – Nasi del 15.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONARI NASI Avverso obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicata nel C.U. nr. 28 del 18/10/2023 Gara: Possidiese / Monari - Nasi del 15.10.2023

La società ASD Monari-Nasi ha proposto rituale reclamo avverso la decisione con la quale il Giudice sportivo di Reggio-Emila ha disposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, sospendendone l’esecuzione in applicazione dell’articolo 28 comma 7 C.G.S, per via degli insulti per motivi razziali rivolti a fine partita dai propri sostenitori all’indirizzo dell’arbitro. La reclamante sostiene che dagli spalti nessuna espressione di natura razziale sarebbe stata rivolta nei confronti dell’arbitro e che in realtà insulti di tal genere sarebbero stati indirizzati a un proprio giovane calciatore causandone un forte turbamento. La società Monari-Nasi chiede pertanto un supplemento d’istruttoria per risolvere l’equivoco in cui potrebbe essere incorso il direttore gara sottolineando altresì la primaria importanza che per essa società calcistica rivestono i temi della cultura del rispetto. La società Monari-Nasi che nel proprio atto d’impugnazione non chiede di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, presi in rassegna gli atti ufficiali della gara in questione, la Corte ha ritenuto necessario sentire a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha confermato il proprio rapporto precisando di essere certo che gli insulti di natura discriminatoria per motivi di origine etnica a lui indirizzati provenivano dalla frangia di sostenitori appartenenti alla società Monari-Nasi. In considerazione delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara in sede di audizione questa Corte ritiene non meritevole di accoglimento il proposto reclamo non avendo le relative motivazioni trovato conferma a seguito dell’espletato supplemento d’istruttoria.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma integralmente la delibera del Giudice sportivo di Reggio-Emilia. Pone a carico della società ASD Monari-Nasi il versamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non effettuato in sede di deposito del reclamo.

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