C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED MONTEFREDENTE Avverso del calciatore Luca DA CAMPO fino a tutto il 31 gennaio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 33 del 18/10/2023 Gara: United Montefredente / Castel del Rio del 15.10.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED MONTEFREDENTE Avverso del calciatore Luca DA CAMPO fino a tutto il 31 gennaio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 33 del 18/10/2023 Gara: United Montefredente / Castel del Rio del 15.10.2023

La società ASD United Montefredente ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra menzionata sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo regionale chiedendone una riduzione. La reclamante ammette che il calciatore Da Campo ha protestato verbalmente in modo eccessivo nei confronti di una decisione arbitrale, ma nega che tale protesta sia sfociata in un’aggressione fisica e afferma di disporre di varie testimonianze e di una video ripresa sull’effettivo andamento della discussione avvenuta a fine gara tra l’arbitro e il proprio tesserato. In ragione di quanto precede la reclamante chiede una riduzione della squalifica comminata dal Giudice sportivo regionale. La società United Montefredente che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, presi in rassegna gli atti ufficiali e sentito l’arbitro della gara che ha confermato integralmente quanto riportato sul referto a riguardo della condotta del calciatore Da Campo, la Corte ritiene non meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla società United Montefredente. Il comportamento attuato a fine partita del calciatore Da Campo è stato infatti correttamente considerato dal Giudice sportivo come una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico con lo stesso, condotta ulteriormente aggravata sia dal fatto che è stata realizzata dopo il triplice fischio finale sia dal fatto che è stata corredata da frasi di natura minacciosa. La relativa sanzione disciplinare appare dunque del tutto appropriata e conforme a quanto disposto dall’articolo 36 comma lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società United Montefredente il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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