C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 15.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VICTORIA Avverso squalifica del calciatore Francesko HALILAJ per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 38 del 31/10/2023 Gara: Roncofreddo 2003 / Victoria del 29.10.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VICTORIA Avverso squalifica del calciatore Francesko HALILAJ per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 38 del 31/10/2023 Gara: Roncofreddo 2003 / Victoria del 29.10.2023
La società ASD Victoria ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra menzionata sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo regionale della quale chiede una riduzione sostenendo che la motivazione della squalifica, “ammonito per un fallo di gioco insultava l’arbitro”, non troverebbe corrispondenza in quanto accaduto sul campo. Afferma al riguardo la reclamante che in seguito all’espulsione di un proprio compagno di squadra il calciatore Halilaj, in veste di capitano, avrebbe chiesto spiegazioni all’arbitro e per contestarne l’operato avrebbe pronunciato una frase blasfema senza tuttavia insultarlo. La società Victoria che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, la Corte rileva che dal referto arbitrale risulta che al 30° minuto del secondo tempo il numero 10 nonché capitano della squadra del Victoria, è stato espulso perché a seguito di un provvedimento disciplinare inflitto a un proprio compagno si poneva di fronte all’arbitro esclamando una bestemmia accompagnata da un epiteto irriguardoso nei confronti dello stesso ufficiale di gara. A giudizio della Corte, quantunque l’impugnata sanzione disciplinare sia frutto di non corretta interpretazione delle risultanze ufficiali da parte del Giudice sportivo, l’irrogata squalifica per 4 giornate appare sostanzialmente congrua rispetto alla condotta blasfema e irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara realizzata dal calciatore Halilaj, squalifica che pertanto deve essere confermata.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Victoria il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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