C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 15.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GUASTALLA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Tommaso VASCONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 3/11/2023 Gara: Guastalla Calcio / Persiceto 85 del 1/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GUASTALLA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Tommaso VASCONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 3/11/2023 Gara: Guastalla Calcio / Persiceto 85 del 1/11/2023

La società Guastalla Calcio ha impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare deliberato dal Giudice sportivo regionale chiedendo una revisione della sanzione inflitta al proprio giovane calciatore ritenendola eccessiva in relazione ai fatti accaduti a fine partita. La società reclamante sostiene che il calciatore Vasconi avrebbe reagito a un’aggressione fisica e verbale da parte di un avversario senza però usare violenza, ma solo cercando di “bloccare le ire del giocatore della squadra ospite”. La società Guastalla Calcio che con il proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Il reclamo in parola non merita accoglimento in quanto, ad avviso della Corte, il Giudice sportivo ha correttamente interpretato le risultanze ufficiali dalle quali emerge che a fine partita il calciatore Tommaso Vasconi, nr. 9 del Guastalla, si dirigeva verso un avversario colpendolo prima con calcio poi con uno schiaffo. La descritta condotta violenta ai danni di un giocatore avversario aggravata dal fatto di essere stata realizzata a fine gara è stata punita con una squalifica di 4 giornate in sostanziale conformità a quanto previsto dall’articolo 38 comma 1 CGS.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società ASD Guastalla Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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