C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE TOMMASO MARCHESI (IN PERSONA DELL’ESERCENTE LA CAPACITA’ GENITORIALE) Avverso squalifica del calciatore Tommaso MARCHESI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 16 del 28/09/2023 Gara: Virtus Camposanto / Baracca Beach del 23/9/2023
RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE TOMMASO MARCHESI (IN PERSONA DELL’ESERCENTE LA CAPACITA’ GENITORIALE) Avverso squalifica del calciatore Tommaso MARCHESI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 16 del 28/09/2023 Gara: Virtus Camposanto / Baracca Beach del 23/9/2023
Avverso il provvedimento sopra indicato la Sig.ra Tania Meschiari, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore Tommaso Marchesi, ha suo tempo inviato un reclamo all’indirizzo PEC della Delegazione Provinciale di Modena che successivamente la stessa Delegazione ha inoltrato per competenza alla Segreteria della Corte sportiva d’appello territoriale dell’EmiliaRomagna. Il reclamo non può però essere esaminato da questa Corte poiché risulta essere privo di sottoscrizione oltre che dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo richiesto per l’accesso alla giustizia sportiva. La mancata sottoscrizione in aggiunta al mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, rispettivamente prescritti dall’articolo 49 comma 4 e dall’articolo 48 del Codice di Giustizia Sportiva, rendono inammissibile il proposto reclamo.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Demanda alla Segreteria del CRER il recupero del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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