C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DIEGARO Avverso squalifica del calciatore Khalil LOUATI per 4 giornate e inibizione del dirigente Stefano SCARPELLINI fino al 6 gennaio 2024 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 41 del 08/11/2023 Gara: Medicina Fossatone / Diegaro del 5.11.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DIEGARO Avverso squalifica del calciatore Khalil LOUATI per 4 giornate e inibizione del dirigente Stefano SCARPELLINI fino al 6 gennaio 2024 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 41 del 08/11/2023 Gara: Medicina Fossatone / Diegaro del 5.11.2023
La società ASD Diegaro, dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali, reclama avverso i provvedimenti disciplinari sopramenzionati disposti dal Giudice sportivo regionale sostenendo, in estrema sintesi, che contrariamente a quanto riportato a referto dall’arbitro, il dirigente Scarpellini non avrebbe attuato alcun comportamento irrispettoso e ingiurioso nei confronti dell’ufficiale di gara essendosi limitato a chiedere delucidazioni in merito ad alcune decisioni tecniche e che il calciatore Louati non avrebbe, né durante né alla fine dell’incontro, rivolto espressioni ingiuriose e irrispettose all’indirizzo dell’arbitro e nemmeno si sarebbe mai lamentato delle sue decisioni evidenziando inoltre che il Louati nel momento in cui le squadre stavano rientrando nei propri spogliatoi, si trovava alle spalle dell’arbitro per cui non si comprende come sia stato possibile per lo stesso direttore di gara riconoscerlo come il vero autore delle frasi ingiuriose a lui rivolte. Per i motivi come sopra riassunti la reclamante richiede la riduzione dell’inibizione inflitta al proprio dirigente Stefano Scarpellini e la cancellazione della squalifica del calciatore Khalil Louati.
La società Diegaro che nel proposto reclamo ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione, ma viene sentita per telefono in persona del proprio Presidente, il quale si richiama alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che il dirigente Scarpellini, una volta espulso dal terreno di gioco, avrebbe assistito all’incontro dalle tribune e a fine gara non sarebbe più rientrato nell’area spogliatoi. Mentre a riguardo al calciatore Louati il Presidente del Diegaro non si spiega come l’arbitro della gara, che dava le spalle al calciatore, abbia potuto riconoscerlo con certezza come l’autore delle frasi ingiuriose poi refertate. Letto il reclamo, presa visione degli atti ufficiali di gara, la Corte ha avvertito l’esigenza di sentire a chiarimenti l’arbitro che ha diretto l’incontro, il quale ha confermato il proprio referto precisando che a fine partita il dirigente del Diegaro era presente nell’area degli spogliatoi e che in tale frangente gli ha effettivamente rivolto una frase irriguardosa e ingiuriosa. Ugualmente l’arbitro si è detto del tutto sicuro del fatto che le ingiurie a lui dirette provenissero dal calciatore Khalil Louati del Diegaro poiché subito dopo averle sentite l’arbitro si è girato constando che lo stesso Louati era il solo giocatore che si trovava alle sue spalle. In ragione delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo non siano meritevoli di accoglimento in quanto infondate e che pertanto l’impugnata decisione del Giudice di primo grado vada confermata nella sua integralità.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società ASD Diegaro il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo
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