C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. BELLARIA IGEA MARINA 1956 Avverso squalifica del calciatore Alessio FERELLA fino al 25 giugno 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 3/11/2023 Gara: Mezzano / Bellaria Igea Marina dell’1/11/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. BELLARIA IGEA MARINA 1956 Avverso squalifica del calciatore Alessio FERELLA fino al 25 giugno 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 3/11/2023 Gara: Mezzano / Bellaria Igea Marina dell’1/11/2023

La società APD Bellaria Igea Marina 1956 ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato senza giustificare il comportamento tenuto dal proprio giovane tesserato nei confronti dell’arbitro, ma sostenendo che esso sarebbe stato meno grave di quanto riportato dal direttore di gara, al quale il giocatore Ferella avrebbe al termine della gara chiesto scusa, e ponendo l’accento sul fatto che una squalifica così rilevante a fronte di un episodio grave ma comunque isolato, rappresenterebbe un’afflizione spropositata per l’atleta perdendo altresì ogni valenza rieducativa. Per gli illustrati motivi la reclamante chiede una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Bellaria Igea Marina che con il proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Rileva la Corte che dal referto dell’arbitro della gara, redatto in maniera chiara e dettagliata e che dunque non necessita di ulteriori precisazioni, risulta che al 50° minuto del secondo tempo Alessio Ferella nr. 18 del Bellaria Igea Marina, alla notifica del provvedimento di espulsione per un imprudente fallo di gioco ai danni di un avversario, spintonava per due volte l’arbitro facendolo indietreggiare e rivolgendogli allo stesso tempo espressioni ingiuriose e irriguardose. Una volta uscito dal campo si univa ai sostenitori della propria squadra e arrampicandosi sulla rete di recinzione insultava gli avversari. Ad avviso della Corte il descritto comportamento integra la fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS, ma la durata della squalifica disposta dal Giudice sportivo per una condotta di un calciatore gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico e che risulta caratterizzata da circostanze aggravanti prevalenti sull’attenuante rappresentata dalle scuse tardivamente porte all’arbitro, deve essere ridotta poiché è stata determinata misura eccessivamente discordante dalla pena edittale di 8 giornate stabilita dalla sopra ricordata norma nella sua nuova formulazione.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce la squalifica del calciatore Alessio Ferella fino a tutto il 4 febbraio 2024. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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