C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 29.11.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. S. PANCRAZIO Avverso sanzione della perdita della gara, squalifica del calciatore Lorenzo FANCELLO per 10 giornate di gara e squalifica del calciatore Manuel ALLEGRETTI per 8 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicate nel C.U. nr. 32 del 03/11/2023 Gara: San Pancrazio / Marina Amatori del 1.11.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. S. PANCRAZIO Avverso sanzione della perdita della gara, squalifica del calciatore Lorenzo FANCELLO per 10 giornate di gara e squalifica del calciatore Manuel ALLEGRETTI per 8 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicate nel C.U. nr. 32 del 03/11/2023 Gara: San Pancrazio / Marina Amatori del 1.11.2023
La società ACD S. Pancrazio mediante due distinti atti d’impugnazione che per motivi di economia processuale e per ragioni di evidente connessione vengono riuniti in un solo procedimento, ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso le sopra indicate sanzioni disciplinari disposte dal Giudice sportivo di Ravenna. Per quanto concerne la sanzione della perdita della gara la società reclamante sostiene che non si sarebbe realizzata alcuna condizione tale da comportare l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, che pertanto il provvedimento di sospensione non doveva essere adottato e che in ogni caso l’arbitro non avrebbe fatto tutto quanto in suo potere e dovere per fronteggiare la situazione di turbolenza che si era creata. Richiamando una serie di precedenti della giurisprudenza sportiva su casi analoghi e producendo dichiarazioni testimoniali rese da propri tesserati sui fatti accaduti durante la partita nonché una ripresa video dell’evento sportivo, il S. Pancrazio conclude chiedendo, in via principale, che previo annullamento della sanzione della perdita della gara ne sia disposta la ripetizione, o in via subordinata, che ne sia decisa la prosecuzione dal momento in cui è stata decretata la sospensione considerando solo l’avvenuta espulsione del proprio calciatore Cenni e, in via ulteriormente subordinata, che sia assunto qualsiasi altro provvedimento di giustizia. Con riguardo alle squalifiche inflitte ai calciatori Fancello e Allegretti la reclamante contesta “la ricostruzione fattuale eseguita dall’arbitro e soprattutto dal Giudice sportivo” che avrebbe interpretato le condotte di entrambi i giocatori in modo eccessivamente gravoso senza peraltro aver sentito il direttore di gara per ottenere maggiori chiarimenti. Secondo il S. Pancrazio il calciatore Fancello si sarebbe avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni in merito a un calcio di rigore assegnato a favore della squadra avversaria nonché per placare gli animi dei suoi compagni e in tale frangente sarebbe entrato in contatto, in modo lieve e involontario, con l’ufficiale di gara, contatto fisico che non sarebbe consistito in una spinta e men che meno in un atto di violenza. Del pari il calciatore Allegretti si sarebbe avvicinato all’arbitro per capire cosa stesse succedendo e per placare gli animi dei propri compagni di squadra e trovandosi alle spalle dello stesso direttore di gara avrebbe accidentalmente appoggiato le mani sulla schiena di quest’ultimo in maniera non violenta e non pericolosa, ma con la sola intenzione di attirarne l’attenzione. Dopodiché alla vista del cartellino rosso diretto al proprio portiere, Allegretti appoggiava istintivamente la mano sul braccio dell’arbitro senza forza e senza la volontà di creare conseguenze fisiche. Anche a suffragio delle illustrate ricostruzioni dei fatti attribuiti ai suddetti propri due tesserati la reclamante produce testimonianze e una ripresa video dell’incontro e sulla scorta di tali evidenze probatorie afferma che il comportamento attutato da entrambi i calciatori non può essere qualificato come condotta violenta, deduce che in entrambe le condotte siano ravvisabili le circostanze attenuanti generiche della concitazione, dell’assenza di intenzionalità e capacità lesiva dei gesti posti in essere dai calciatori nonché dell’assenza di una loro recidiva. Dopo aver avanzato istanza affinché in via istruttoria sia richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto o comunque lo stesso venga convocato a chiarimenti, sia disposta l’acquisizione delle prodotte dichiarazioni testimoniali nonché delle riproduzioni video dell’incontro, che siano ammesse le dedotte testimonianze su una serie di capitoli di prova e, in via residuale, che venga richiesto l’intervento della Procura Federale con sospensione del procedimento per consentire l’accertamento della verità, la società S. Pancrazio conclude con la richiesta di una riduzione della squalifica per entrambi i propri giocatori nella misura che si riterrà di giustizia. La società reclamante che con i proposti reclami ha espressamente chiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio vice Presidente assistito da un avvocato di fiducia, il quale si riporta alle argomentazioni addotte negli atti d’impugnazione e alle conclusioni in essi precisate ribadendo e aggiungendo, in sede dibattimentale, che l’arbitro, dopo aver fischiato la fine della gara si è allontanato senza dare ulteriori spiegazioni, quindi si è recato negli spogliatoi e, quando poco dopo è stato avvicinato dai dirigenti delle due squadre, ha dichiarato che per lui la partita era terminata al 18° del primo tempo e che andava considerata chiusa. Mentre per le squalifiche dei calciatori Fancello ed Allegretti (rispettivamente il n. 9 e il n. 11 del San Pancrazio) non risultavano circostanze aggravanti atte ad appesantire la posizione dei due calciatori, ma al contrario, vi erano buoni motivi per applicare alcune circostanze attenuanti. Tornando alla gara l’arbitro avrebbe dovuto convocare i due capitani e avvertirli che, o mutava il quadro comportamentale delle due contendenti o diversamente la partita non poteva riprendere. Ciò non è avvenuto e ciò risulta documentalmente provato dal referto dell’arbitro. ***** Letto il reclamo e tenute in debita considerazione le dichiarazioni rese dal S. Pancrazio in sede dibattimentale, presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte non ammette quali mezzi di prova né il filmato dell’incontro in quanto non offre alcuna garanzia tecnica e documentale e non ci si trova in un caso di scambio di persona da parte dell’ufficiale di gara, né le dedotte testimonianze perché provenienti da soggetti interessati e non terzi rispetto alla materia del contendere, ritenendo inoltre non necessario l’affidamento di un incarico alla Procura federale per effettuare, come richiesto dalla reclamante, una specifica indagine sui fatti accaduti durante l’incontro in questione. Valutate le dettagliate e articolate argomentazioni del reclamo con i relativi richiami giurisprudenziali, la Corte ritiene che il presente procedimento disciplinare debba essere deciso con l’accoglimento dei gravami per le motivazioni qui di seguito elencate: Va al riguardo posto nel giusto rilievo che da una compagine che milita in un campionato di seconda categoria schierata in campo con alcuni giocatori che superano il trentesimo anno di età, ci si poteva e doveva attendere un atteggiamento maggiormente improntato alla lealtà sportiva e comunque diverso da quello avuto nei confronti del giovanissimo arbitro della gara, diciasettenne e praticamente al suo esordio nella categoria, le cui possibili incertezze nella direzione della gara e le conseguenti decisioni tecniche per quanto discutibili fossero, avrebbero dovuto essere comprese accettate da tutti i contendenti. Dagli atti ufficiali di gara, che la Corte considera il solo mezzo di prova ammissibile sul comportamento dei calciatori durante l’incontro, emerge invece uno scenario non compatibile con i valori sportivi propri del calcio dilettantesco. Dal referto risulta infatti che dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra del Marina Amatori decretato per un gesto inconsulto commesso dal portiere del S. Pancrazio ai danni di un avversario, l’arbitro è stato circondato da alcuni calciatori di quest’ultima compagine fra i quali il numero 9 Lorenzo Fancello che lo spingeva con entrambi le mani sul petto facendolo indietreggiare di circa un metro, il numero 11 Manuel Allegretti che da tergo lo tirava per un braccio facendogli cadere il cartellino rosso e strattonandolo per la divisa e da un ulteriore calciatore del S. Pancrazio, che il direttore di gara non è riuscito a identificare, che lo spingeva da un lato. Nella descritta situazione venutasi a creare quando erano trascorsi solo 18 minuti del primo tempo, aldilà di ogni ragionamento sul quadro di riferimento del diritto sportivo nella fattispecie applicabile, la decisione dell’arbitro di sospendere una gara di seconda categoria appare sostanzialmente criticabile essendo sprovvisto il contegno dell’arbitro di quelle regole comportamentali suggerite dalla prassi e della dottrina della Giustizia Sportiva. Dunque se da un lato va stigmatizzato il comportamento dei giocatori del San Pancrazio non va altresì giustificato (e quindi ne va preso atto) il comportamento dell’arbitro che non è stato esente da critiche per cui appare corretta a questa Corte la decisione di far riprendere la gara dal minuto 19° del primo tempo, con l’esecuzione del calcio di rigore a favore della squadra Marina Amatori (che già si trovava in vantaggio con il risultato di 1-0 ) e con la squadra del San Pancrazio limitata a otto/undicesimi del proprio contingente. In conclusione, questa Corte così provvede
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe per quanto riguarda la sanzione della perdita della gara e stabilisce che la gara debba proseguire dal minuto 19 del primo tempo con il risultato acquisito in quel momento e fatta salva l’esecuzione del calcio di rigore in danno del San Pancrazio comminata dall’arbitro prima della sospensione ma non eseguito e senza la partecipazione dei giocatori del San Pancrazio colpiti dal provvedimento di espulsione (il n. 1 Matteo Cenni, il n.9 Lorenzo Fancello e il n. 11 Manuel Allegretti); la Corte accoglie parzialmente il reclamo proposto dal San Pancrazio nell’interesse dei due calciatori Fancello e Allegretti ai quali viene applicata la squalifica per entrambi a 8 giornate di gara ai sensi dell’art. 36 del C.G.S.. Essendo stato il reclamo parzialmente accolto, nulla si dispone per il pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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