C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 06.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LATINO RIVAZZURRA 2015 Avverso ammenda di EUR 300,00 per intemperanze dei propri sostenitori Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 29 del 23/11/2023 Gara: Monte Grimano Terme / Latino del 18.11.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LATINO RIVAZZURRA 2015 Avverso ammenda di EUR 300,00 per intemperanze dei propri sostenitori Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 29 del 23/11/2023 Gara: Monte Grimano Terme / Latino del 18.11.2023

La società ASD Latino Rivazzurra 2015 ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra indicata sanzione di natura economica disposta dal Giudice sportivo di Rimini ritenendola eccessiva e sproporzionata per il seguente ordine di motivi: 1) mancanza di recidività della società per fatti analoghi; 2) notevole difformità dell’ammenda oggetto di reclamo rispetto all’entità economica di numerose sanzioni disposte dagli organi della giustizia sportiva della Regione Emilia-Romagna per condotte ingiuriose da parte di sostenitori nei confronti di ufficiali di gara; 3) mancata richiesta d’intervento delle forze dell’ordine da parte dell’arbitro da cui discenderebbe che la sua incolumità e serenità non sarebbero mai state messe a repentaglio a causa delle contumelie rivoltegli dai tifosi del Latino; 4) assenza di gesti violenti e minacciosi nei confronti dello stesso ufficiale di gara; 5) prevalente presenza tra il pubblico che assisteva alla gara di tifosi del Monte Grimano e presenza del tutto minoritaria di sostenitori del Latino che nel frangente era la squadra ospite. Per i motivi come sopra articolati e dopo essersi dissociata da qualunque offesa che i sostenitori propri e della compagine avversaria possono aver rivolto al direttore di gara, la società reclamante richiede l’annullamento della sanzione ovvero una sensibile riduzione della stessa. La società Latino che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali nei quali sono riportate una serie di gravi e continuate ingiurie che i sostenitori del Latino hanno indirizzato all’arbitro dopo che questi aveva, al 21° minuto del secondo tempo, espulso un calciatore della compagine ospite per un fallo di gioco, considerati anche i precedenti provvedimenti disciplinari di natura economica assunti dalla giustizia sportiva per fatti analoghi, la Corte ritiene che l’entità dell’ammenda disposta dal Giudice sportivo di Rimini appaia eccessivamente gravosa in ragione dell’ambito di un campionato di terza categoria in cui si sono registrate le intemperanze dei sostenitori della squadra ospite e del fatto che le stesse per quanto gravi e disdicevoli, non sono mai scaturite in minacce all’incolumità fisica dell’ufficiale di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe riduce l’ammenda a carico della società Latino Rivazzurra 2015 portandola ad Euro 200,00 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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