C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 13.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. ALBERONESE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Alex D’ORONZO per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 35 del 29/11/2023 Gara: Libertasargile Vigorpieve / Alberonese del 26.11.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. ALBERONESE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Alex D’ORONZO per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 35 del 29/11/2023 Gara: Libertasargile Vigorpieve / Alberonese del 26.11.2023

 La società CS Alberonese ASD ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta al proprio calciatore Alex D’Oronzo sostenendo che questi non avrebbe tenuto alcuna condotta antisportiva ai danni di un avversario, ma avrebbe commesso un semplice fallo di gioco colpendo con un calcio i parastinchi di un giocatore della Libertasargile Vigorpieve che lo aveva saltato in dribbling. Escludendo che la condotta del proprio tesserato possa considerarsi un atto di violenza ai danni di un avversario, la reclamante chiede la riduzione della squalifica disposta dal Giudice sportivo di Bologna. La società Alberonese che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito per chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha confermato quanto scritto nel proprio referto ribadendo di aver visto chiaramente che con il pallone fuori portata il calciatore D’Oronzo colpiva volontariamente un avversario con un calcio sui polpacci. Tenuto conto delle precisazioni fornite dal direttore di gara in sede di chiarimenti, la Corte ritiene non meritevole di accoglimento il proposto reclamo in quanto fondato su motivazioni che non hanno trovato conferme dall’espletato supplemento d’istruttoria. Si ritiene inoltre che il Giudice sportivo di Bologna abbia correttamente valutato le risultanze ufficiali considerando il comportamento attuato dal calciatore Alex D’Oronzo come condotta violenta ai danni di un avversario e applicando alla lettera l’articolo 38 CGS che per questo genere di condotta stabilisce come sanzione minima edittale una squalifica per 3 giornate di gara effettive.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società CS Alberonese ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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