C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 13.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGATTO Avverso squalifica del calciatore Matteo BERSELLINI per 6 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicata nel C.U. nr. 39 del 29/11/2023 Gara: Vigatto / Plaza Football Club del 26/11/202

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIGATTO Avverso squalifica del calciatore Matteo BERSELLINI per 6 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio-Emilia pubblicata nel C.U. nr. 39 del 29/11/2023 Gara: Vigatto / Plaza Football Club del 26/11/202

La società ASD Vigatto ha ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare di cui sopra ammettendo che a seguito dell’espulsione subita per un fallo di gioco, il proprio tesserato Matteo Bersellini avrebbe avuto una reazione esagerata nei confronti dell’arbitro, ma negando che a fine gara lo stesso calciatore abbia perpetuato l’atteggiamento offensivo essendosi limitato a chiedere spiegazioni sulla decisione assunta in campo dal direttore di gara e sostenendo che questi non avrebbe incontrato nessuna difficoltà a entrare nel proprio spogliatoio. Per i motivi come sopra riassunti la reclamante richiede una riduzione della squalifica. La società Vigatto che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. A giudizio della Corte sportiva d’appello del Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna il proposto reclamo non merita accoglimento atteso che la squalifica irrogata al calciatore Matteo Bersellini appare il frutto di un’esatta interpretazione delle risultanze ufficiali operata dal Giudice sportivo di Reggio Emilia che ha correttamente inquadrato il comportamento del suddetto atleta come condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara aggravata dalla circostanza della sua continuazione anche nel dopo partita. La deliberata squalifica per 6 giornate di gara appare perciò perfettamente in linea con quanto stabilito dall’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportivo come di recente modificato dal legislatore sportivo nell’intento di contrastare episodi di violenza, non solo fisica ma anche verbale, nei confronti degli arbitri.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società ASD Vigatto il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di presentazione del reclamo

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