C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 13.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO DELTA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Sebastiano TANCINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 34 del 29/11/2023 Gara: Vaccolino / Atletico Delta del 26/11/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO DELTA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Sebastiano TANCINI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 34 del 29/11/2023 Gara: Vaccolino / Atletico Delta del 26/11/2023
La società Atletico Delta ASD ha tempestivamente e ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare sopra menzionato inflitto al calciatore Sebastiano Tancini sostenendo che questi, mentre era seduto in panchina, avrebbe semplicemente rivolto delle critiche nei confronti dell’operato arbitrale, operato che la stessa società reclamante ritiene essere stato del tutto inadeguato. Per le illustrate ragioni viene richiesto l’annullamento della squalifica ovvero, in via subordinata, la riduzione della sua durata. La società Atletico Delta che nel proposto reclamo non ha espressamente chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, la Corte evidenzia che dal rapporto ufficiale di gara risulta che al 49° minuto del secondo tempo il calciatore Sebastiano Tancini, maglia nr. 16 dell’Atletico Delta, è stato espulso dal terreno di gioco per aver protestato contro una decisone arbitrale utilizzando termini irriguardosi e offensivi nei confronti dello stesso ufficiale di gara e pronunciando un’espressione blasfema. Rileva la Corte che il Giudice sportivo di prima istanza avrebbe dovuto inquadrare il comportamento del calciatore Tancini nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e conseguentemente punirlo con la sanzione minima prevista da detta normativa aggravata dalla circostanza dell’utilizzo di espressione blasfema (art. 37 CGS). Per quanto premesso non solo il reclamo dell’Atletico Delta appare privo di fondamento e va rigettato, ma la sanzione disposta dal Giudice sportivo di Ferrara va anche riformulata e resa conforme alle norme regolamentari sopra citate.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e aggrava la squalifica del calciatore Sebastiano TANCINI portandola a 5 giornate effettive di gara. Pone a carico della società Atletico Delta ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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