C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 06.09.2023 – Delibera – GARA: BASCA 2002 – GALEAZZA

 

GARA: BASCA 2002 – GALEAZZA

Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Galeazza con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. BASCA 2002 utilizzato, come calciatori, il Sig. Busi Mirco ed il Sig.Yazidi Hamza, nonostante entrambi fossero non in regola con il tesseramento. In virtù di quanto precede, la società Galeazza chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S.. Rilevato che, a seguito degli accertamenti esperiti dall’ Ufficio Tesseramento presso il CRER, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che, al momento della disputa della gara, il Sig. Busi Mirco era regolarmente tesserato, mentre il Sig. Yazidi Hamza risultava svincolato e, quindi, NON in regola con il tesseramento. Accertato che, dal referto arbitrale, il Sig. Yazidi Hamza è stato inserito dalla Soc. BASCA 2002 in distinta con il n° 7 e che ha preso effettivamente parte alla gara venendo anche sostituito al 23’ del secondo tempo regolamentare; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del calciatore Sig. Yazidi Hamza (Soc. BASCA 2002); Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori che non ne abbiano titolo deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

di accogliere il reclamo proposto dalla società Galeazza e di infliggere, pertanto, alla Soc. BASCA 2002 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: BASCA 2002 – GALEAZZA 0 – 3 di squalificare per due giornate il giocatore n° 2 della Soc. BASCA 2002 Sig. Ceresi Tommso, poiché è stato inserito in distinta ed ha partecipato alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S., in qualità di capitano rilevata dalla distinta la mancanza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale; di infliggere alla Soc. BASCA 2002 l’ammenda di €. 150,00; di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. Galeazza.

 

 

 

 

 

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