C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 22.09.2023 – Delibera – GARA: GOTICO GARIBALDINA – BOBBIESE del 20/09/2023

GARA: GOTICO GARIBALDINA - BOBBIESE del 20/09/2023

Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Bobbiese, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Gotico Garibaldina violato la normativa inerente l’impiego dei giovani calciatori, così come prevista dal C.U. n°06 del 19/07/2023 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2023/2024). Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Gotico Garibaldina in conseguenza delle sostituzioni effettuate non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego di un giovane calciatori e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Gotico Garibaldina ha schierato inizialmente in campo i seguenti giovani calciatori:  Il Sig. Rovelli Davide – maglia n° 2 (nato nel 2003);  Il Sig. Baldini Tommaso – maglia n° 3 (nato nel 2004);  Il Sig. Gazzola Andrea – maglia n° 6 (nato nel 2003); Il Sig. Spotti Mattia – maglia n° 9 (nato nel 2004);  Il Sig. Bosini Michele – maglia n°11 (nato nel 2006); Rilevato dal referto arbitrale che la società Gotico Garibaldina ha effettuato, nel corso della gara, le seguenti sostituzioni:  al 1’ del secondo tempo, esce il n°7 Sig. Visconti Edoardo (nato nel 1998) ed entra il n° 20 Sig. Zanaboni Roberto (nato nel 1990);  al 8’ del secondo tempo, esce il n°11 Sig. Bosini Michele (nato nel 2006) ed entra il n° 19 Sig. Cossetti Stefano (nato nel 1991 );  al 13’ del secondo tempo, esce il n°9 Sig. Spotti Mattia (nato nel 2004) ed entra il n° 15 Sig. Conigliaro Davide (nato nel 2000);  al 20’ del secondo tempo, esce il n°5 sig. Milani Nicola (nato nel 1993) ed entra il n° 13 Sig. Pagani Roberto (nato nel 1990); al 25’ del secondo tempo, esce il n°3 Sig. Baldini Tommaso (nato nel 2004) ed entra il n°16 Sig. moschetti Alex (nato nel 1996); Questo Giudice Sportivo, osserva: Le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età: n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2003 in poi;  n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2004 in poi; Accertato, pertanto, che la Società Gotico Garibaldina in conseguenza dell’ultima sostituzione, effettuata al 25’ del secondo tempo, è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, uno dei due “giovane calciatori” previsti dal C.U. n°06 del 19/07/2023 del C.R.E.R , ovvero non ha impiegato un giovane calciatore nato dal 01/01/2004 in poi Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Gotico Garibaldina con il risultato di 0 – 3 ai sensi dell’art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S., nonché in relazione al C.U. n°06 del 19/07/2023 del C.R.E.R;

P.T.M. Delibera:

 di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Bobbiese e, conseguentemente, di comminare alla Società Gotico Garibaldina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: GOTICO GARIBALDINA – BOBBIESE 0- 3  di non addebitare il previsto contributo alla Società Bobbiese.

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