C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 27.09.2023 – Delibera – GARA BELLARIA IGEA MARINA – CERVIA 1920 del 16/09/2023

GARA BELLARIA IGEA MARINA – CERVIA 1920 del 16/09/2023

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 25 del 20/09/2023 ha esaminato il reclamo proposto, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Bellaria Igea Marina con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto. Nella specie la Soc. Cervia 1920 avrebbe violato la normativa inerente l’impiego dei calciatori c.d. “Fuori Quota” (così come da C.U. n°6 del 19/07/2023 del C.R.E.R.). In considerazione di quanto precede la società Bellaria Igea Marina chiede l’applicazione dell’art. 10 comma 6) C.G.S.. Rilevato dal referto arbitrale che la Soc. Cervia 1920 ha inizialmente schierato tre giocatori c.d.“ Fuori Quota” così come definiti nel C.U. n°6 del 19/07/2023 del C.R.E.R., ovvero nati dal 01/01/2004 in poi; Rilevato dal referto arbitrale, inoltre, che per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso del secondo tempo la Soc. Cervia 1920 ha impiegato due ulteriori calciatori c.d. “Fuori Quota”, e rispettivamente il giocatore con la maglia n° 14 ed il giocatore con la maglia n°19; Considerato che, sulla base di quanto previsto dal C.U. n°6 del 19/07/2023 del C.R.E.R., in relazione al Campionato Juniores Under 19 Regionali è consentito impiegare un massimo di tre giocatori c.d. “Fuori Quota”, ovvero nati dal 01/01/2004 in poi; Accertato che la Soc. Cervia 1920 ha effettivamente impiegato un totale di cinque giocatori nati dal 01/01/2004 contravvenendo, quindi, a quanto prescritto dal C.U. n°6 del 19/07/2023 del C.R.E.R in materia di impiego dei calciatori c.d. “Fuori Quota”; Visto l’art. 10 comma 6 del C.G.S e l’art. 34 delle N.O.I.F.;

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera:  di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Bellaria Igea Marina e, conseguentemente, di comminare alla Soc. Cervia 1920 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: BELLARIA IGEA MARINA – CERVIA 1920 3 – 0 di NON addebitare il previsto contributo alla Società Bellaria Igea Marina.

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