C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18.10.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori GIORGIO GUIDI, TIZIANO GOTTI, IGNAZIO GARRIBBA nonché della Società U.C.D. TREBBO 1979

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori GIORGIO GUIDI, TIZIANO GOTTI, IGNAZIO GARRIBBA nonché della Società U.C.D. TREBBO 1979

Con nota 13.09.2023, n. 6923/1043 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: GUIDI GIORGIO, all’epoca dei fatti presidente e dotato dei poteri di rappresentanza della Società UCD TREBBO 1979, per la violazione dell’ art. 4, comma 1 e art. 32, comma 2 del C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt.39, comma 1, 43 commi 1 e 6, delle NOIF, art.7 comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Ignazio Garribba e aver consentito la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla Società Trebbo 1979 durante la gara UCD TREBBO 1979 – FELSINA SSD del 29/04/2023, valevole per il campionato Juniores Prov.li Under 19 e per aver consentito al calciatore sopra citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; GOTTI TIZIANO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale e tesserato per la Società UCD TREBBO 1979, per la violazione dell’ art. 4, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto e disposta dall’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere lo stesso sottoscritto la distinta consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla Società Trebbo 1979 durante la gara UCD TREBBO 1979 – FELSINA SSD del 29/04/2023, valevole per il campionato Juniores Prov.li Under 19, nella quale è indicato il nominativo del calciatore Ignazio Garribba, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; GARRIBBA IGNAZIO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2 del C.G.S. all’interno e nell’interesse della società UCD TREBBO 1979, per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art.39, comma 1 e art. 43, comma 1 delle N.O.I.F. per aver preso parte alla gara UCD TREBBO 1979 – FELSINA SSD del 29/04/2023, valevole per il campionato Juniores Prov.li Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza visita medica ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva. la Società U.C.D. TREBBO 1979 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere dalle persone sopra indicate così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, la società deferita non è presente all’odierna riunione, ma ha prodotto, per il tramite del proprio avvocato di fiducia a tale scopo delegato, una memoria difensiva nella quale ammette che in occasione della gara del Campionato Provinciale Under 19, disputata in data 29 aprile 2023 contro la compagine del Felsina, ha effettivamente schierato nelle proprie fila il calciatore Ignazio Garribba senza avvedersi, a causa di un disguido comunicativo tra i dirigenti della società, che lo stesso, pur essendo stato regolarmente tesserato per il Trebbo nella stagione precedente, al momento della gara in parola risultava svincolato in ragione di un lungo periodo di inattività. La Società Trebbo fa tuttavia presente che il giorno della partita il calciatore era munito di regolare certificazione medica, di cui produce copia, attestante la sua idoneità all’attività sportiva e chiede che le circostanze fattuali sopra evidenziate siano considerate alla stregua di attenuanti nella fase di emissione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i soggetti deferiti. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede, prende atto della memoria difensiva prodotta dalla società TREBBO e della documentazione probatoria di cui essa è corredata per poi chiedere che le parti incolpate siano riconosciute responsabili per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - 3 mesi d’inibizione a carico del presidente Sig. GIORGIO GUIDI - 3 mesi d’inibizione a carico del dirigente Sig. TIZIANO GOTTI - 3 giornate di squalifica a carico del calciatore Sig. IGNAZIO GARRIBBA - 200,00 Euro d’ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione a carico della società U.C.D. TREBBO 1979 Il Tribunale -letto l’atto di deferimento; -preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -tenute nella debita considerazione le argomentazioni difensive addotte dalla società deferita con la sopracitata memoria e valutata la prodotta documentazione probatoria; -ritenuta comprovata la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari alle stesse attribuite eccetto che per quella riferibile all’articolo 43 delle N.O.I.F.; considerato che la società Trebbo nella corrente stagione sportiva 2023/2024 non partecipa al Campionato Under 19 per cui la richiesta di una penalizzazione in classifica si considera inapplicabile;

d e l i b e r a

 di infliggere: al Presidente Sig. Giorgio GUIDI l’inibizione per mesi due al Dirigente Sig. Tiziano GOTTI l’inibizione per mesi due al calciatore Sig. Ignazio GARIBBA la squalifica per due giornate di gara da scontare nel campionato di competenza alla Società U.C.D. TREBBO 1979 l’ammenda di € 200,00

 

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