F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0148/CSA pubblicata del 21 Febbraio 2024 – U.S. Salernitana 1919 S.r.l.
Decisione/0148/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0186/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Leonardo Salvemini - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0186/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l in data 29.01.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 149 del 23.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.02.2024, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica per la reclamante; è presente, altresì, il sig. Massimiliano Dibrogni per la società reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La soc. U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 149 del 23.01.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Salernitana/Genoa del 21.01.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante un’ammenda di € 40.000,00, con diffida.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottiglie in plastica senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.”.
La società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo ritenendolo eccessivamente severo e gravoso anche in considerazione del fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle circostanze esimenti ed attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e c), del C.G.S..
La società appellante con il ricorso introduttivo ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: a) IN VIA PRINCIPALE: annullare la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00) con diffida, inflitta all’odierna reclamante dal Giudice Sportivo della Serie A, per tutto quanto innanzi illustrato ed eccepito; b) IN VIA SUBORDINATA: ridurre la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00) con diffida, inflitta all’odierna reclamante dal Giudice Sportivo della Serie A ad euro 10,000,00 (diecimila/00) con diffida, per tutto quanto innanzi illustrato ed eccepito; c) IN ESTREMA VIA SUBORDINATA: ridurre congruamente la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00) con diffida, inflitta all’odierna reclamante dal Giudice Sportivo della Serie A, a misura ritenuta equa e di giustizia, per tutto quanto innanzi illustrato ed eccepito.
In data 02.02.2024, la difesa della società reclamante ha fatto pervenire a questa Corte una memoria ex art. 72, comma 2, C.G.S., con la quale ha prodotto nota trasmessa alla società dal Questore di Salerno, con la quale si attesta la fattiva collaborazione dimostrata dalla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ai fini dell’identificazione dei propri sostenitori responsabili dei fatti per cui è causa.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 07 febbraio 2024, sono comparsi l’Avv. Eduardo Chiacchio, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò ed il Prof. Avv. Salvatore Sica per la società U.S. Salernitana 1919 s.r.l., i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità. Ha presenziato alla riunione altresì il Sig. Massimiliano Dibrogni, segretario della società reclamante.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto solo in parte.
I fatti indicati nei referti di gara dall’arbitro e dai collaboratori della Procura Federale evidenziano comportamenti di notevole gravità posti in essere dai sostenitori della Salernitana, che occupavano più settori dello stadio.
Nel corso della gara, sono stati lanciati verso il terreno di giuoco numerosi oggetti, tra i quali, un involucro cilindrico di un bengala già acceso e consumato, bottiglie di plastica semi-piene, accendini, una grossa pietra di cemento di circa 10 cm. e, in ultimo, anche uno snack “Mars”, che colpiva al collo un calciatore del Genoa senza conseguenze lesive.
È circostanza pacifica ed incontestata che la società reclamante abbia incrementato per l’occasione il servizio stewarding, al fine di prevenire comportamenti antisportivi e violenti da parte dei propri sostenitori, ma tutto ciò non può essere ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. per la grave condotta posta in essere dai propri tifosi.
Quanto accaduto sta a testimoniare che le misure adottate non sono state assolutamente sufficienti, se non sul piano della (astratta) prevenzione, a garantire, quantomeno, quello della (effettiva) vigilanza e questo nonostante la società reclamante, come detto, abbia notevolmente aumentato, per l’occasione, il servizio di stewarding portandolo a ben 290 unità.
La Corte ritiene che nel caso in esame non ricorra l'invocata circostanza prevista all’art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S., non sussistendone i presupposti richiesti dalla norma.
Se è vero, come è vero, che la società reclamante ha adottato modelli organizzativi e di prevenzione, è altrettanto vero ed evidente che quanto posto in essere dalla società per prevenire i gravi comportamenti dei propri sostenitori, della specie di quelli verificatisi, è risultato del tutto inadeguato ed insufficiente.
Entrambe le norme citate dalla difesa della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. (artt. 7 e 29 C.G.S.) presuppongono che gli organi di giustizia sportiva valutino l’effettiva idoneità ed efficacia dei modelli organizzativi e di prevenzione attuati dalla società.
Alla luce dei fatti accaduti, così come refertati dal direttore di gara e dai collaboratori della Procura Federale, risulta evidente come i modelli organizzativi adottati dalla società si siano dimostrati del tutto inidonei ed inefficaci.
Se da un lato non ricorre la circostanza prevista dal citato art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S., questo organo giudicante ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo possa essere attenuata ex art. 29, comma 2, C.G.S., sussistendo le altre circostanze invocate di cui al citato art. 29, comma 1, lett. b) e c).
Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto, riduce la sanzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ad € 30.000,00 con diffida.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione irrogata alla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ad € 30.000,00 di ammenda con diffida.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce