F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0144/CSA pubblicata del 21 Febbraio 2024 – Orvietana Calcio S.r.l./Ghiviborgo VDS

Decisione/0144/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0181/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0181/CSA/2023-2024 proposto dalla società Orvietana Calcio S.r.l. in data 26.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 9.02.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante e l'Avv. Federico Menichini per la resistente Ghiviborgo VDS.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 26.1.2024, la società Orvietana Calcio s.r.l. ha impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 71 del 18.1.2024, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società GSD Ghiviborgo VDS, le ha inflitto la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 3, della gara Ghiviborgo VDS – Orvietana Calcio disputata il 19.11.2023, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone E: ciò per avere schierato, in occasione della gara in questione, il calciatore Fabri Francesco, nonostante che lo stesso non avesse mai scontato la sanzione della squalifica per una gara, comminatagli con C.U. n. 199 del 9.5.2022 della L.N.P. Serie B (Campionato Primavera 2, gara di quarti di finale play off, stag. sport. 2021/2022).

La vicenda era stata già in precedenza sottoposta a questa Corte Sportiva la quale, con decisione n. 104/CSA/2023-2024, aveva annullato l’analogo provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 62 del 12.12.2023 per violazione del principio del contraddittorio ed aveva rimesso gli atti al medesimo Giudice Sportivo per il nuovo esame del merito ai sensi dell’art. 73, comma 2, C.G.S..

Con l’odierno reclamo, la Orvietana Calcio eccepisce preliminarmente l’omessa pronuncia del Giudice Sportivo sulla eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso, pure tempestivamente sollevata, per avere la ricorrente Ghiviborgo violato l’art. 48, comma 2, C.G.S., in relazione all’art. 67, comma 1, C.G.S., omettendo di versare il prescritto contributo per l’accesso alla giustizia sportiva contestualmente alla dichiarazione di preannuncio e comunque per avere omesso di trasmettere alla controparte la prova di tale versamento. Ripropone pertanto la medesima eccezione anche nella presente sede di gravame, essendosi il Giudice Sportivo limitato, sul punto, ad affermare il “tempestivo preannuncio”.

Quanto al merito, la reclamante sostiene che, in ogni caso, la decisione del Giudice Sportivo andrebbe annullata in quanto, a fronte del notevole lasso di tempo trascorso dalla squalifica rimediata dal calciatore (termine della stagione sportiva 2021/2022) e delle numerose partite da quest’ultimo nel frattempo disputate, senza che nessuna delle ben 28 società avversarie avesse rilevato la squalifica non scontata, avrebbe maturato il legittimo affidamento circa la posizione regolare di esso calciatore, sicché l’eventuale sanzione, anche in applicazione dell’art. 12 C.G.S. che attribuisce agli Organi di Giustizia Sportiva di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, andrebbe eventualmente rideterminata senza pregiudicare il merito sportivo (cioè, il risultato acquisito sul campo) o, tutt’al più, disponendo la ripetizione della gara. Osserva ancora la reclamante a tale proposito, che lo stesso art. 21, comma 6, C.G.S., nel prevedere l’ipotesi che la sanzione possa essere scontata nelle “stagioni” successive, ha evidentemente inteso riferirsi alle ipotesi delle squalifiche destinate a protrarsi oltre il termine della stagione sportiva nella quale sono irrogate, ma non potrebbe legittimare un presunto onere di diligenza delle società, nel dover verificare, prima di schierare un calciatore, l’eventuale sussistenza di una squalifica controllando a ritroso tutti i tabellini di gara per un numero indefinito di squadre e di stagioni sportive.

La reclamante, inoltre, invoca la fattispecie dell’errore scusabile, evidenziando la permanente incertezza, in generale, della normativa federale in tema di esecuzione delle sanzioni e, in particolare, con riferimento all’ipotesi delle squalifiche rimediate nei campionati juniores e della possibilità di scontarle come “fuori quota” nei campionati successivi: ipotesi che l’Orvietana legittimamente aveva ritenuto ricorrere nel caso del calciatore Fabri. Inoltre, vieppiù l’errore sarebbe giustificato, considerando la mancanza di una fonte federale unica da cui apprendere l’esistenza non solo delle sanzioni residue della stagione precedente, ma addirittura neppure delle altre stagioni pregresse.

Conclude pertanto la reclamante, in via preliminare, per l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso del Ghiviborgo in primo grado. Nel merito, in via principale, per il rigetto del ricorso medesimo, con conferma del risultato acquisito sul campo; in via subordinata, per il rigetto del ricorso, con applicazione di una sanzione non incidente sul risultato o, in ulteriore subordine, disponendo la ripetizione della gara.

Ha resistito la GSD Ghiviborgo VDS con controdeduzioni del 5.2.2024, contestando l’avversa eccezione di inammissibilità del proprio ricorso, sostenendo la piena regolarità del procedimento da essa avviato, con la trasmissione, nello stesso giorno, alla segreteria presso il Giudice Sportivo, sia della dichiarazione di preannuncio, sia dell’autorizzazione all’addebito della tassa ed inoltrando quindi la prima anche alla controparte a nulla rilevando l’omesso invio anche della richiesta di addebito, in quanto adempimento non previsto da alcuna norma.

Nel merito, la resistente contesta qualunque ipotesi di lesione del principio dell’affidamento o di errore scusabile, invocando la presunzione assoluta di conoscenza del provvedimento disciplinare, in quanto contenuto in un Comunicato Ufficiale: ritiene, in sostanza che, nell’ipotesi del calciatore sul quale pende una squalifica non scontata e, ciò nonostante, schierato da una società, resti del tutto irrilevante l’elemento soggettivo, dovendosi sempre e comunque privilegiarsi l’elemento oggettivo della sanzione non scontata, in applicazione dei principi di effettività e di afflittività della medesima.

Conclude quindi per il rigetto del reclamo della Orvietana Calcio, ritenendo che quest’ultima non avesse in alcun modo provato di avere quantomeno tentato di verificare la posizione del calciatore, con riferimento alla “avvenuta esecuzione della sanzione inflitta a suo carico dal Giudice Sportivo c/o LNPB con C.U. n. 199 del 9 maggio 2022”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La preliminare eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso al Giudice Sportivo, sul duplice presupposto della non contestuale trasmissione del preannuncio di reclamo e dell’autorizzazione all’addebito sul conto campionato del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, nonché dell’omesso invio alla controparte della prova di tale trasmissione, è infondata, in quanto frutto di una distorta lettura del combinato disposto degli artt. 48, comma 2, e 65 C.G.S..

Premesso che la GSD Ghiviborgo ha dato prova di avere inviato (alla segreteria del Giudice Sportivo) l’autorizzazione all’addebito, nello stesso giorno dell’invio della dichiarazione di preannuncio, quindi senza alcuna alterazione del termine di cui all’art. 67, comma 1, comma, 2 C.G.S. e con ciò sostanzialmente osservando anche il requisito della contestualità, nessuna disposizione prevede l’onere, a carico della società ricorrente/reclamante, di notiziare la controparte di tale adempimento, peraltro di natura eminentemente amministrativa e funzionale ad incardinare il procedimento, ma che nulla ha a che vedere con la regolare instaurazione del contraddittorio.

Quanto al merito, nonostante un errore di prospettiva in cui sembrano essere incorsi sia la società ricorrente GSD Ghiviborgo, sia lo stesso Giudice Sportivo, questa Corte Sportiva ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Va difatti premesso che la irregolare posizione del calciatore Fabri Francesco in occasione della gara Ghiviborgo VDS – Orvietana Calcio disputata il 19.11.2023, diversamente da quanto rappresentato in ricorso e nella decisione impugnata, non conseguirebbe dalla permanenza della squalifica rimediata con il C.U. n. 199 del 9.5.2022 della L.N.P. Serie B (Campionato Primavera 2, gara di quarti di finale play off, stag. sport. 2021/2022).

Risulta infatti incontestato che, successivamente a quella gara (disputata quale tesserato per l’A.C. Perugia Calcio), nella stagione sportiva successiva  il calciatore aveva rimediato un’ulteriore squalifica per somma di ammonizioni e non era stato schierato dalla nuova società di appartenenza (Olympia Thiyrus S. Valentino) in occasione della gara del Campionato di Eccellenza Umbria del 26.3.2023: tuttavia, con ciò non si era ovviato a tale ultima squalifica, bensì proprio alla precedente (ed ancora pendente) squalifica di cui al C.U. n. 199 del 9.5.2022.

Sta di fatto che non solo tale vizio, pur astrattamente suscettibile di inficiare la decisione impugnata, non risulta espressamente denunziato ex art. 72, comma 4, C.G.S., ma, in ogni caso, comunque permarrebbe la irregolarità della posizione del calciatore Fabri in occasione della gara del 19.11.2023, seppure in relazione ad altra e diversa squalifica (la cui esistenza viene da entrambe le parti data per acquisita, pur in assenza di alcun riferimento specifico al relativo provvedimento) rispetto a quella asseritamente non scontata.

Anche per tale verso, le doglianze della reclamante circa il legittimo affidamento che si sarebbe ingenerato a seguito del notevole lasso di tempo intercorso dalla squalifica e delle numerose gare nel frattempo disputate dal calciatore, nonché circa l’errore scusabile in cui la reclamante medesima sarebbe incorsa nel ritenere il calciatore in posizione regolare, non possono essere condivise.

Questa Corte Sportiva ha più volte sottolineato (si veda, per tutte, la pronuncia a Sezioni Unite n. 196 stag. sport. 2022/2023) la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore federale in tema di esecuzione delle sanzioni, soprattutto in relazione alle ipotesi delle squalifiche che non possono scontarsi, anche temporalmente, nei medesimi campionati o nelle medesime categorie, vieppiù in concomitanza con il cambio di società di appartenenza del calciatore sanzionato: intervento chiarificatore sollecitato anche dalla Alta Corte Sportiva sin dalla decisione n. 17/2012 che, già da allora, aveva individuato le criticità consistenti nella “mancanza di un sistema di pubblicità che dia certezza che la sanzione sia stata regolarmente scontata, certezza rimessa ad un semplice fatto negativo (mancata esclusione del giocatore, con difficoltà di conoscenza delle altre squadre” e nelle possibilità di “errore della società nella scelta di escludere un giocatore in gara diversa da quella in cui la squalifica doveva essere scontata (secondo un sistema giustamente predefinito) specie quando la contestazione della regolarità è intervenuta solo dopo che alcune gare siano state giocate, gare che talvolta possono raggiungere un numero eccessivo”.

Sta di fatto che, pur nella permanenza di tali criticità, l’art. 21, comma 6, C.G.S., prevede che le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, “nella stagione o nelle stagioni successive”: con ciò legittimando la conclusione che la sanzione possa mantenere la sua efficacia anche per più stagioni successive e nonostante la disputa di un numero illimitato di gare, sino a quando non venga finalmente scontata. Ma con ciò determinando la rigida conseguenza, di dubbia ragionevolezza sul piano più propriamente sportivo, della perdita della gara ex art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. a beneficio della società che per prima rileva l’irregolarità, senza alcuna possibilità di applicazione di una sanzione alternativa.

Ritiene pertanto questa Corte Sportiva, alla stregua dell’attuale quadro normativo ed a prescindere da auspicabili interventi de jure condendo, che la reclamante non possa fondatamente invocare la lesione del generale principio dell’affidamento, né tantomeno dell’errore scusabile.

Nel richiamare, sul punto, la già citata decisione a Sezioni Unite n. 196, con specifico riferimento alla eccezionalità delle situazioni che potrebbero integrare tali fattispecie (e, di conseguenza, la possibilità di configurare la diversa ipotesi sanzionatoria di cui al comma 5 dell’art. 10 C.G.S.), deve ritenersi che il mero decorso del tempo e l’elevato numero di gare nel frattempo disputate non può aver ingenerato nella reclamante alcun affidamento “legittimo” circa la posizione regolare del calciatore, sia, in generale, a fronte della già nota (ancorchè non univoca) interpretazione della normativa di riferimento, sia (e soprattutto), in concreto, in assenza di alcun fattore anomalo (e fuorviante) incidente sul processo volitivo della reclamante medesima.

Lo stesso vale per la pretesa ricorrenza dell’errore scusabile, nella misura in cui, al di là di pur sussistenti oscillazioni giurisprudenziali circa la posizione dei calciatori juniores “fuori quota”, non sussiste (né la reclamante lo ha addotto) alcun elemento concreto ulteriore, rispetto all’attuale disciplina, suscettibile di mitigare il principio di effettività della sanzione e l’inevitabile conseguenza della perdita della gara, come prevista dall’art.10, comma 6, lett. a), C.G.S..

Ferma restando l’esigenza (che la Corte ritiene di dover ribadire), a tutela delle società e della ragionevolezza degli oneri su di esse incombenti, di una fonte ufficiale in ambito federale che, quantomeno per i campionati nazionali, possa consentire di conoscere le squalifiche dei calciatori, ancora pendenti all’inizio di ciascuna stagione sportiva.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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