F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0155/TFN – SD del 20 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 8550/132pf23- 24/GC/GR/ff del 26 gennaio 2024, nei confronti dei sig. Enrico Buonocore + altri – Reg. Prot. 144/TFN-SD

Decisione/0155/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0144/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 20 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18550/132pf2324/GC/GR/ff del 26 gennaio 2024, nei confronti dei sigg.ri Enrico Buonocore, Biagio Gianmarco Cibelli e Giuseppe Taglialatela, nonché nei confronti della società SSD Ischia Calcio a RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 18550/132pf23-24/GC/GR/ff del 26 gennaio 2024, nei confronti di:

1) sig. Buonocore Enrico, all’epoca dei fatti Allenatore Tecnico tesserato per la società S.S.D. Ischia Calcio ARL, per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, comma 9, del C.G.S., nonché dell’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, per tutta la durata della gara Ischia - Napoli United del 2 aprile 2023, valevole per il campionato di Eccellenza campana, Girone A, in costanza di squalifica, sostato all’interno del recinto di giuoco e in prossimità del terreno di gioco, eludendo il provvedimento di squalifica (C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 136 del 23 marzo 2023) impartiva disposizioni tecnicotattiche alla sua squadra. Inoltre, al termine della gara, mentre i calciatori avversari abbandonavano il terreno di giuoco, per aver proferito nei loro confronti le seguenti espressioni: “Siete gente di merda, siete venuti qui a fare i fenomeni, Vi faccio vedere io perché so dove abitate, vengo a prendervi uno ad uno a casa.” Ed ancora al termine della gara, mentre si trovava in prossimità dello spogliatoio degli arbitri, per aver tentato di aggredire e proferito al Sovraintendente della Polizia di Stato addetto alla Polizia Scientifica di Ischia ed in occasione della gara addetto alle riprese per l’ufficio, le seguenti espressioni intimidatorie offensive, minacciose e oltraggiose: “Che cazzo stai riprendendo con questa telecamera, stai riprendendo me e i miei giocatori? Te la spacco in testa pezzo di merda….non me ne frega un cazzo che sei un poliziotto, ti spacco la testa, te ne devi andare con questa telecamera, pezzo di merda”;

2) sig. Cibelli Biagio Gianmarco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Ischia Calcio ARL, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere, al termine della gara Ischia - Napoli United del 2 aprile 2023, valevole per il campionato di Eccellenza campana, Girone A, fatto accesso e transitato dalla tribuna, dove aveva assistito alla gara poiché infortunato e non inserito in distinta, al recinto di giuoco, attraverso uno dei varchi di collegamento, e, mentre si trovava in prossimità dello spogliatoio degli arbitri, per aver tentato di aggredire e proferito al Sovraintendente della Polizia di Stato, addetto alla Polizia Scientifica di Ischia ed in occasione della gara addetto alle riprese per l’ufficio, le seguenti espressioni intimidatorie offensive, minacciose e oltraggiose: “…nun me ne fotte nu cazz ca si nu poliziott, te mett o cazz mocc, piezz e merd vattenn a ca, ca te romp o cul…”;

3) sig. Taglialatela Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e amministratore unico della società S.S.D. Ischia Calcio ARL, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per avere, al termine della gara Ischia - Napoli United del 2 aprile 2023, valevole per il campionato di Eccellenza campana, Girone A, consentito l’accesso nel recinto di giuoco e il transito fino agli spogliatoi ad un suo ospite non tesserato che aveva assistito alla gara dalla tribuna in sua compagnia, il quale, mentre si trovava in prossimità dello spogliatoio degli arbitri scostava il braccio dell’Ispettore di Polizia allo scopo di accedere all’area riservata agli atleti e gli rivolgeva le seguenti espressioni intimidatorie: “Liev e man a cuoll …(toglimi le mani da dosso)”;

4) la società S.S.D. Ischia Calcio a R.L., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati Buonocore Enrico, Cibelli Biagio Gianmarco e Taglialatela Giuseppe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Buonocore Enrico, Cibelli Biagio Gianmarco, Taglialatela Giuseppe e la società "s.s.d. Ischia Calcio a r.l." hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo in rappresentanza dei deferiti;

ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte; dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Enrico Buonocore, mesi 8 (otto) di squalifica ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;

- per il sig. Biagio Gianmarco Cibelli, mesi 7 (sette) di squalifica ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;

- per il sig. Giuseppe Taglialatela, mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per la società "s.s.d. Ischia Calcio a r.l.", euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                     Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 20 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it