C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 04.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TORRESAVIO Avverso squalifica dell’allenatore Luca QUARANTINI fino al 15 febbraio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Accademia Rimini Calcio VB / Torresavio del 10. 12. 2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TORRESAVIO Avverso squalifica dell’allenatore Luca QUARANTINI fino al 15 febbraio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Accademia Rimini Calcio VB / Torresavio del 10. 12. 2023

La società ASD Torresavio ha ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare sopra menzionato inflitto al proprio allenatore Luca Quarantini ammettendo che lo stesso è effettivamente uscito dall’area tecnica per protestare contro una decisione arbitrale ritenuta ingiusta, ma affermando che il colloquio con il direttore di gara sarebbe stato civile, rispettoso e privo di espressioni ingiuriose e sostenendo che il ritardo ad abbandonare il terreno di gioco dopo il provvedimento di espulsione decretato ai suoi danni sarebbe dipeso unicamente dalla non conoscenza dell’impianto sportivo dove si stava svolgendo la partita. Per i motivi come sopra succintamente illustrati, la reclamante chiede una riduzione della squalifica ritenendola spropositata rispetto ai fatti realmente accaduti. La società Torresavio che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali che nel procedimento sportivo costituiscono piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Corte ritiene che il tecnico del Torresavio si sia effettivamente reso responsabile di una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara aggravata dal ritardo con il quale ha adempiuto all’invito da quest’ultimo rivoltogli di uscire dal campo per destinazione. Tale condotta integra la fattispecie prevista e punita con la squalifica di 4 giornate di gara dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva ragion per cui, pur con l’aggravante sopra rammentata, la sanzione deliberata dal Giudice sportivo appare eccessivamente afflittiva e deve pertanto essere resa maggiormente conforme alla ricordata previsione normativa.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e ridetermina la squalifica del tecnico Luca Quarantini fino a tutto il 28 gennaio 2024. Nulla dispone in merito al il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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