C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 04.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MORCIANO CALCIO Avverso squalifica del calciatore Nicola PASINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Gatteo / Morciano Calcio del 10.12.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MORCIANO CALCIO Avverso squalifica del calciatore Nicola PASINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Gatteo / Morciano Calcio del 10.12.2023

La società ASD Morciano Calcio ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta al proprio calciatore Nicola Pasini sostenendo che questi non avrebbe profferito alcuna frase ingiuriosa all’indirizzo dell’arbitro, ma, in quanto capitano della propria squadra, avrebbe semplicemente richiesto delle spiegazioni su alcune decisioni arbitrali senza offendere in alcun modo l’ufficiale di gara. Per tali motivi la reclamante chiede che la squalifica sia annullata oppure, in subordine, sia equamente ridotta in relazione all’effettiva gravità dei fatti in esame. La società Morciano Calcio che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. A giudizio della Corte il proposto reclamo appare del tutto infondato e non meritevole di accoglimento in quanto dal rapporto ufficiale risulta in maniera chiara e inequivocabile il fatto che a fine partita il calciatore Pasini, maglia numero 10 nonché capitano del Morciano Calcio, ha tenuto un comportamento ingiurioso, minaccioso e gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara che si è anche concretizzato in ripetuti contatti fisici con lo stesso arbitro. Circostanza quest’ultima non considerata dal Giudice sportivo regionale e che necessariamente comporta l’inquadramento della condotta attuata dal calciatore Nicola Pasini nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva nel testo modificato dal Consiglio Federale della FIGC con il preciso intento di porre contrasto agli episodi di violenza, sia fisica che verbale, nei confronti degli arbitri. Per quanto precede non solo il reclamo della società Morciano Calcio va rigettato, ma la sanzione disposta dal Giudice sportivo va anche riformulata e resa conforme alla norma regolamentare sopra citata.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e aggrava la squalifica del calciatore Nicola Pasini portandola a 8 giornate effettive di gara. Pone a carico della società ASD Morciano Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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