C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 17.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. FABBRICO CALCIO Avverso squalifica del calciatore Michael VITIELLO fino al 18 settembre 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Guastalla Calcio Saturno / Fabbrico del 9. 12. 2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. FABBRICO CALCIO Avverso squalifica del calciatore Michael VITIELLO fino al 18 settembre 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Guastalla Calcio Saturno / Fabbrico del 9. 12. 2023

La società AC Fabbrico Calcio ha tempestivamente e ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare sopra menzionato inflitto al proprio tesserato Michael Vitiello riconoscendo che questi avrebbe effettivamente avuto un contatto fisico con l’arbitro, “fronte contro fronte”, ma evidenziando che si sarebbe trattato di un “fatto unico e non ripetuto” che non avrebbe avuto conseguenze fisiche per l’ufficiale di gara. Per quanto precede la reclamante sostiene che il comportamento del calciatore Vitiello avrebbe dovuto essere qualificato come una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di Gara concretizzatasi in un contatto fisico da punire, come previsto dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS, con 8 giornate di squalifica e non certo con una squalifica a tempo di 9 mesi e 4 giorni. La società Fabbrico Calcio che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. A giudizio della Corte il presente reclamo risulta fondato e può trovare accoglimento poiché gli atti ufficiali evidenziano che quella attuata dal calciatore Micheal Vitiello a fine gara è stata una condotta gravemente oltraggiosa nei confronti dell’arbitro concretizzatasi in un contatto fisico di per sé non idoneo a procurare danni da lesione allo stesso direttore di gara e dunque privo dei connotati propri di una condotta violenta. Il comportamento del calciatore Vitiello va pertanto ricondotto alla fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) nella sua nuova formulazione e andrà punito con una sanzione maggiormente conforme a detta previsione regolamentare; sanzione che in ragione sia dell’elevato grado di disvalore sportivo del fatto commesso dal Vitiello sia della circostanza aggravante del fine gara, la Corte ritiene di disporre a tempo al fine di renderla più effettiva impedendo, per l’intera durata della squalifica, l’impiego del suddetto calciatore anche in campionati diversi da quello in cui la squalifica stessa è stata comminata.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce la squalifica del calciatore Michael VITIELLO riportandola fino a tutto il 13 marzo 2024 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

 

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