C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA STELLA S.G. A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Filippo MEDI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 61 del 10/01/2024 Gara: Stella / Cattolica Calcio del 07.01.2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA STELLA S.G. A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Filippo MEDI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 61 del 10/01/2024 Gara: Stella / Cattolica Calcio del 07.01.2024

La società Polisportiva Stella SG ASD ha proposto un tempestivo reclamo avverso la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta al proprio tesserato Filippo Medi ammettendo che questi, innervosito dall’ennesimo fallo subito e non sanzionato, ha apostrofato verbalmente il direttore di gara per poi però pentirsi per aver assunto un contegno a lui non consono e mai attutato prima in 20 anni di carriera. Atteso che nel proposto reclamo la Polisportiva Stella non prende nessuna conclusione e non formula alcuna richiesta rispetto all’impugnato provvedimento disciplinare, rilevato che detto provvedimento appare comunque frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali da parte del Giudice sportivo che ha giustamente inquadrato il comportamento del calciatore Medi come una condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara per la quale l’articolo 36 comma 1 lettera a) prevede una squalifica minima di 4 giornate di gara, non ravvisando nella condotta del Medi circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, la Corte giudica inammissibile l’atto di impugnazione della società Polisportiva Stella.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società Polisportiva Stella il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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