C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 07.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. YOUNG SANTARCANGELO S.S.D.R.L. Avverso squalifica del calciatore Matteo SIBONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 65 del 24/01/2024 Gara: Morciano Calcio / Young Santarcangelo del 21.01.2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. YOUNG SANTARCANGELO S.S.D.R.L. Avverso squalifica del calciatore Matteo SIBONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 65 del 24/01/2024 Gara: Morciano Calcio / Young Santarcangelo del 21.01.2024

La società FC Young Santarcangelo ha ritualmente depositato un reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare assunto ai danni del proprio calciatore Matteo Siboni sostenendo che le frasi offensive udite dall’arbitro e poi riportate a referto, sono state effettivamente pronunciate dal Siboni che però le avrebbe indirizzate non all’ufficiale di gara bensì a un giocatore avversario reo, ai suoi occhi, di aver simulato un fallo subito in realtà inesistente. Per i motivi sopra esposti la società reclamante chiede una riduzione della squalifica disposta dal Giudice sportivo regionale. La società reclamante che nel proposto atto di reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha confermato il proprio referto di gara affermando di essere certo che le ingiurie profferite dal calciatore Siboni dalla panchina, dove questi si trovava seduto, erano a lui indirizzate. Anche alla luce delle conferme fornite dall’arbitro della gara in sede di chiarimenti, la Corte ritiene che non sussistano elementi per poter dare accoglimento al reclamo della società FC Young Santarcangelo avendo il Giudice sportivo correttamente interpretato le risultanze ufficiali.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società FC Young Santarcangelo il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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