C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 14.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL TESSERATO ENRICO CREPALDI Avverso inibizione a svolgere ogni attività fino al 22 settembre 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 65 del 24/01/2024 Gara: Terre di Castelli 1907 / Sanmichelese del 22.01.2024
RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL TESSERATO ENRICO CREPALDI Avverso inibizione a svolgere ogni attività fino al 22 settembre 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 65 del 24/01/2024 Gara: Terre di Castelli 1907 / Sanmichelese del 22.01.2024
Il sig. Enrico Crepaldi, tesserato con la società Terre di Castelli 1907, ha tempestivamente e ritualmente impugnato in proprio il provvedimento sopra richiamato inflittogli dal Giudice sportivo regionale in occasione della gara in oggetto nell’ambito della quale il reclamante svolgeva l’attività di assistente di parte per la compagine Terre di Castelli 1907. Con il proposto reclamo il Sig. Crepaldi nega di essere stato l’autore di un’aggressione fisica ai danni di un calciatore della Sanmichelese affermando di essere stato completamente scagionato a seguito di un’indagine interna effettuata dalla società di appartenenza dalla quale sarebbe emerso il vero e unico responsabile del pugno sferrato a fine partita al calciatore avversario. Ritiene il reclamante che la sua individuazione da parte dell’arbitro sia stata il frutto di un errore di persona oltre che della confusione conseguente al parapiglia nel frangente creatosi. L’unica responsabilità che il Sig. Crepaldi ammette a suo carico è quella di aver raccolto, al termine della gara, una provocazione verbale di un giocatore della Sanmichelese e di averlo offeso contribuendo a surriscaldare ulteriormente gli animi dei tesserati di entrambe le squadre. Unitamente alla richiesta dell’ammissione di 4 testimonianze che sarebbero rispettivamente rese dal Direttore Sportivo della Sanmichelese e da 3 tesserati della società Terre di Castelli 1907, il Sig. Crepaldi precisa le proprie conclusioni chiedendo la riforma della decisione impugnata con conseguente sensibile riduzione della sanzione che gli è stata inflitta. Il sig. Enrico Crepaldi che nel proposto reclamo chiede espressamente di essere ascoltato è personalmente presente all’odierna riunione e rifacendosi a quanto dedotto e sostenuto nel proprio atto d’impugnazione sottolinea e ribadisce di essere estraneo al fatto specifico e di aver chiaramente visto un calciatore, all’epoca ancora tesserato per la società Terre di Castelli 1907 e del quale riferisce le generalità, sferrare alla rinfusa pugni che colpivano alcuni calciatori della Sanmichelese dei quali però non sa precisare la precisa identità personale. Letto il reclamo, presi in esame gli atti ufficiali, considerate le dichiarazioni rese dal Sig. Crepaldi in sede dibattimentale, la Corte non ammette le dedotte testimonianze poiché ritenute non necessarie ai fini della decisione del proposto reclamo e perché per gran parte provenienti da soggetti che appartenendo alla medesima società del reclamante non offrono sufficiente garanzia di terzietà e indipendenza. La Corte ha invece sentito l’esigenza di richiedere chiarimenti all’arbitro che ha diretto la gara in parola, il quale, in sede di audizione, ha confermato il proprio rapporto e il relativo supplemento precisando tuttavia di non essere sicuro del fatto che il Crepaldi abbia effettivamente sferrato dei pugni aggiungendo anzi che, per quanto rammenta, lo ritiene improbabile. Conferma invece la circostanza che il parapiglia creatosi negli spogliatoi è stato fomentato da una reazione verbale dello stesso assistente di parte delle Terre di Castelli, Sig. Enrico Crepaldi. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara la Corte ritiene che non sussistano sufficienti elementi di prova per poter addossare al reclamante la responsabilità di una condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone. Invero, allo stato attuale delle cose, al Sig. Crepaldi è unicamente ascrivibile un comportamento palesemente antisportivo aggravato dal fatto che è stato realizzato nel dopo partita e per tale ragione, in accoglimento del reclamo proposto, al momento lo stesso Crepaldi può essere sanzionato solo in relazione alla suddetta condotta non regolamentare.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce l’inibizione di Enrico Crepaldi fino a tutto il 25 febbraio 2024. Dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale Interregionale affinché, qualora non sia già in corso un’indagine, valuti l’opportunità di espletare un’attività investigativa volta a individuare l’autore e/o i coautori della brutale aggressione di cui è stato vittima il calciatore tesserato con la Sanmichelese e l’eventualità di disporre i deferimenti dei soggetti nei confronti dei quali dovesse essere ritenuta ascrivile una responsabilità per quanto accaduto in totale e assoluto dispregio del principio della lealtà sportiva. Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dal Sig. Enrico Crepaldi con l’atto di reclamo.
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