C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 14.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GAMBETTOLA Avverso squalifica del calciatore Alessandro ROSSI fino al 6 aprile 2024, squalifica del calciatore Niccolò MARCONI per 4 giornate di gara, squalifica dell’allenatore Marco BERNACCI fino al 14 febbraio 2024, squalifica dell’allenatore in seconda Maurizio GALLI fino al 6 marzo 2024, inibizione del dirigente Giorgio SCREPIS fino al 6 marzo 2024 e ammenda di EUR 150,00 nei confronti della società Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 69 del 07/02/2024 Gara: Gambettola / Terre di Castelli 1907 del 03.02.2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GAMBETTOLA Avverso squalifica del calciatore Alessandro ROSSI fino al 6 aprile 2024, squalifica del calciatore Niccolò MARCONI per 4 giornate di gara, squalifica dell’allenatore Marco BERNACCI fino al 14 febbraio 2024, squalifica dell’allenatore in seconda Maurizio GALLI fino al 6 marzo 2024, inibizione del dirigente Giorgio SCREPIS fino al 6 marzo 2024 e ammenda di EUR 150,00 nei confronti della società Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 69 del 07/02/2024 Gara: Gambettola / Terre di Castelli 1907 del 03.02.2024

La società ACD Gambettola ha impugnato i suddetti provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice sportivo del CRER a seguito alla partita in oggetto indicata, gara finale della competizione di Coppa Italia di Eccellenza, depositando un atto di reclamo redatto in forma generica e sostanzialmente privo di specifiche motivazioni relativamente a tutte le deliberate sanzioni fatta eccezione per la squalifica a tempo inflitta al proprio calciatore Alessandro Rossi. L’esame del reclamo del Gambettola da parte di questa Corte sportiva d’appello territoriale si deve pertanto limitare a quest’ultimo provvedimento di squalifica mentre per le restanti sanzioni il reclamo non può essere esaminato e va dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda il proprio calciatore Rossi la società reclamante ammette e riconosce il comportamento che gli è stato addebitato considerandolo però non così grave e oltraggioso per meritare una squalifica a tempo di 2 mesi ed evidenziando come possibile circostanza attenuante il fatto che lo stesso Rossi, definito atleta intelligente e bravo che normalmente si comporta di maniera educata, nell’occasione ha sbagliato a reagire a fronte dell’ennesimo e plateale errore arbitrale ai danni della propria squadra. Per i descritti motivi il Gambettola chiede una rivalutazione del provvedimento. La società Gambettola che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. A giudizio della Corte il reclamo del Gambettola avverso la squalifica del suddetto proprio calciatore appare fondato e meritevole di accoglimento. Dagli atti ufficiali risulta che al 30° minuto del secondo tempo regolamentare il calciatore Rossi, maglia nr. 6 del Gambettola, subiva la seconda ammonizione e alla vista del conseguente cartellino rosso toccava lievemente le spalle dell’arbitro e poi gli dava un leggero buffetto sulla guancia. La Corte valuta che il comportamento irriguardoso tenuto dal calciatore Alessandro Rossi e concretizzatosi in un contatto fisico con l’ufficiale di gara, integri la fattispecie dell’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS nella sua nuova formulazione, ma che in tale condotta siano ravvisabili circostanze attenuanti costituite dall’assenza di proteste e ingiurie nonché dalla lieve entità del contatto fisico con lo stesso arbitro. Per quanto precede la squalifica del calciatore Alessandro Rossi del Gambettola, inflitta a tempo dal Giudice sportivo nonostante fosse in relazione a una gara di Coppa Italia, può essere diminuita in ragione della sussistenza delle attenuanti sopra ricordate e determinata a giornate così da essere scontata nelle prossime edizioni della competizione, Coppa Italia, in relazione alla quale è stata irrogata e ciò in stretta aderenza all’articolo 19 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe per quanto riguarda la posizione del calciatore Alessandro ROSSI e ne riduce la squalifica a 6 giornate effettive di gara da scontare nella competizione della Coppa Italia. Dichiara invece inammissibile il reclamo relativo ai restanti provvedimenti disciplinari che pertanto vengono confermati nella loro integralità Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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