C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 21.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA SAVIO CALCIO Avverso inibizione del dirigente Manuel BARTOLINI fino al 30 aprile 2024, inibizione del dirigente Gennaro DI NAPOLI fino al 6 aprile 2024, squalifica dell’allenatore Michel BIONDINI fino al 6 marzo 2024, squalifica del calciatore Tommaso SAVINI per una giornata di gara, squalifica del calciatore Guido GHETTI per una giornata di gara, ammonizione con diffida del calciatore Matteo CASADIO nonché avverso ammenda di EUR. 120,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 69 del 07/02/2024 Gara: Frugesport / Savio Calcio del 04.02.2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA SAVIO CALCIO Avverso inibizione del dirigente Manuel BARTOLINI fino al 30 aprile 2024, inibizione del dirigente Gennaro DI NAPOLI fino al 6 aprile 2024, squalifica dell’allenatore Michel BIONDINI fino al 6 marzo 2024, squalifica del calciatore Tommaso SAVINI per una giornata di gara, squalifica del calciatore Guido GHETTI per una giornata di gara, ammonizione con diffida del calciatore Matteo CASADIO nonché avverso ammenda di EUR. 120,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 69 del 07/02/2024 Gara: Frugesport / Savio Calcio del 04.02.2024
La società ASD Polisportiva Savio Calcio ha tempestivamente impugnato tutti i suddetti provvedimenti disciplinari assunti a seguito della partita in oggetto indicata dal Giudice sportivo del CRER ritenendoli ingiusti, eccessivi e probabilmente il frutto di un atteggiamento ostile che avrebbe manifestato l’arbitro della gara nei confronti della reclamante fin dall’inizio dell’incontro. La società Savio Calcio ammette alcuni comportamenti antisportivi attuati da propri tesserati ritenendoli tuttavia non così gravi da giustificare le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice sportivo regionale delle quali chiede l’annullamento e/o la riduzione. La società reclamante che ha espressamente richiesto di essere ascoltata partecipa da remoto alla presente riunione in persona della propria Presidente, la quale si riporta alle argomentazioni addotte con il proposto reclamo e alle conclusioni ivi precisate ribadendo le critiche nei confronti dell’operato dell’ufficiale di gara ritenuto non equo e molto penalizzante per la propria compagine. Letto il reclamo, presi in rassegna gli atti ufficiali e considerate le dichiarazioni rese dalla Presidente del Savio Calcio in sede dibattimentale, la Corte rileva preliminarmente che per quanto concerne la squalifica del tecnico Michel Biondini, le squalifiche dei calciatori Tommaso Savini e Guido Ghetti, l’ammonizione con diffida del calciatore Matteo Casadio nonché l’ammenda inflitta alla società, il reclamo risulta inammissibile e non può essere esaminato in quanto tutti i suddetti provvedimenti disciplinari non sono impugnabili ai sensi dell’articolo 137 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. L’esame del reclamo della Polisportiva Savio Calcio da parte di questa Corte sportiva d’appello territoriale si deve pertanto limitare alle inibizioni dei dirigenti Manuel Bartolini e Gennaro Di Napoli. Anche a questo riguardo il reclamo non merita accoglimento posto che non si ravvisano ragioni per riformare le rispettive sanzioni disciplinari deliberate dal Giudice sportivo del CRER che a giudizio della Corte sportiva d’appello territoriale ha correttamente interpretato le risultanze ufficiali e ha adeguatamente punito sia la condotta oltraggiosa oltre che gravemente minacciosa ai danni dell’ufficiale di gara attuata dal dirigente Bartolini nella fase finale dell’incontro e poi reiterata nel dopo partita, sia il comportamento altrettanto gravemente offensivo e antisportivo attuato, sempre a fine gara, dal Di Napoli.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma integralmente le delibere del Giudice sportivo Pone a carico della società ASD Polisportiva Savio Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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