C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 21.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BIVIO VOLANTE Avverso squalifica del calciatore Nicolò BISI per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 47 del 31/01/2024 Gara: Caorso / Bivio Violante del 28.01.2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BIVIO VOLANTE Avverso squalifica del calciatore Nicolò BISI per 10 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 47 del 31/01/2024 Gara: Caorso / Bivio Violante del 28.01.2024

La società ASD Bivio Violante dopo aver richiesto e ottenuto copia del rapporto ufficiale della gara, ha proposto un rituale reclamo avverso la squalifica per 10 giornate di gara inflitta al proprio calciatore Nicolò Bisi sostenendo che questi a fine gara non avrebbe pronunciato la frase razzista udita dall’arbitro, essendosi limitato, a seguito del nervosismo per la rete subita e ritenuta non regolare, a calciare il pallone verso gli avversari per poi raggiungere subito dopo lo spogliatoio. A sostegno di tale versione dei fatti la reclamante indica i nominativi di tre propri tesserati che concordano nell’affermare di non aver sentito nessuna espressione razzista pronunciata dal Bisi a fine gara nei confronti dell’estremo difensore della squadra del Caorso. Rileva inoltre il Bivio Violante che nella circostanza l’arbitro non avrebbe mostrato il cartellino rosso al Bisi come invece avrebbe dovuto fare se avesse realmente percepito l’espressione di discriminazione razziale da questi pronunciata. Per i motivi come sopra riassunti la reclamante richiede la revoca della squalifica comminata ingiustamente al calciatore Nicolò Bisi e formula altre richieste che però esulano dall’ambito della competenza della Corte sportiva d’appello territoriale. La società Bivio Violante che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, presi in esame gli atti ufficiali, la Corte non ammette le dedotte testimonianze poiché non necessarie ai fini della decisione del proposto reclamo e perché provenienti da soggetti che appartenendo alla medesima società reclamante non offrono sufficiente garanzia di terzietà e indipendenza. A giudizio della Corte il proposto reclamo non può trovare accoglimento in quanto la versione dei fatti fornita dalla società Bivio Violante non trova conferma negli atti ufficiali che ai fini della disciplina sportiva costituiscono piena prova sul comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare. Nel rapporto arbitrale, redatto in maniera chiara e inequivocabile e che dunque non necessita di ulteriori precisazioni da parte dell’ufficiale di gara, è riportato un insulto discriminatorio di natura palesemente razzista che il calciatore Bisi ha rivolto all’indirizzo di un calciatore avversario per motivi di colore della pelle. Il Giudice sportivo di Piacenza ha dunque interpretato correttamente gli atti ufficiali inquadrando altrettanto giustamente la condotta di Nicolò Bisi nella fattispecie che l’articolo 28 CGS prevede e punisce con la squalifica per almeno 10 giornate di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Bivio Violante Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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