C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 21.02.2024 – Delibera – PERSICETO 85 – VICOFERTILE del 18/02/2024

PERSICETO 85 – VICOFERTILE del 18/02/2024

Il Giudice Sportivo, ha letto il referto dell’arbitro, nonché il supplemento allegato, da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione dopo il termine del primo tempo, poiché a seguito dell’allontanamento dell’assistente di parte, l’allenatore della società Vicofertile (Sig. Bonani Andrea) lo insultava ripetutamente in modo grave e lo avvicinava anche in modo minaccioso costringendolo ad indietreggiare. In conseguenza del predetto comportamento l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara. Osserva questo Giudice Sportivo: perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata applicando le norme previste dall’art. 10 comma 5 del C.G.S., ovvero prevedendo che la gara sia ripetuta. Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” . Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve, quindi, ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5) del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

P.T.M

Questo Giudice Sportivo delibera: la ripetizione della gara in oggetto e a tal fine demanda alla Segreteria del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza.

 

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