C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 07.02.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor XHERALD DOMI nonché della Società S.S. MADONNA DI SOTTO

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor XHERALD DOMI nonché della Società S.S. MADONNA DI SOTTO

Con nota 29.08.2023, n. 16477/199 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale, - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Saverio Sicilia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: DOMI XHERALD all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento e soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società S.S. MADONNA DI SOTTO, comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del C.G.S, della violazione dell’ art.4, comma 1 e articolo 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art.40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver lo stesso, in data 26.07.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società sopra menzionata, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; la Società S.S. MADONNA DI SOTTO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalla persona sopra indicata, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento e nemmeno hanno prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, comunica di avere raggiunto un accordo con il legale rappresentante della società deferita S.S. Madonna di Sotto ai sensi dell’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento il relativo verbale di patteggiamento che prevede come sanzione finale un’ammenda di EUR 330,00 a carico della stessa società. Per quanto riguarda il calciatore Xherald Domi il Rappresentante della Procura Federale si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte deferita per le violazioni regolamentari ad essa addebitate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare: -4 giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza Il Tribunale -letto l’atto di deferimento; -preso atto dell’esito del patteggiamento fra il Rappresentante della Procura Federale e la società deferita; -preso atto della dettagliata requisitoria e della relativa sanzione disciplinare richiesta nei confronti del calciatore Xherald Domi; -ritenuta comprovata la responsabilità di entrambe le parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse attribuite;

d e l i b e r a

di infliggere: al calciatore Xherald DOMI la squalifica per due giornate di gara da scontare nel campionato di competenza alla Società S.S. Madonna di Sotto un’ammenda di EUR 330,00

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