C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 18/05/2023 – Delibera – Reclamo della società Sporting Seano avverso le seguenti squalifiche: 1)-Corti lapo 2)-De Carlo filippo 3)-Ieri emanuele 4)-Maracntoni Leonardo Tuuti per 4 gg. CU n° 80 del 04.05.2023

Reclamo della società Sporting Seano avverso le seguenti squalifiche: 1)-Corti lapo 2)-De Carlo filippo 3)-Ieri emanuele 4)-Maracntoni Leonardo Tuuti per 4 gg. CU n° 80 del 04.05.2023

La società Sporting Seano, con comunicazione pec del 10.05.2023 delle ore10,18, inviava alla Segreteria del Comitato Regionale un preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S.T., pubblicata con il C.U. n. 80 del 04.05.2023, con la quale era stata inflitta ai calciatori i oggetto indicati , la squalifica per 4 gare Il reclamo non può essere preso in esame per la seguente motivazione: ai sensi dell’art. 76 comma 2 C.G.S. il preannuncio di reclamo deve essere presentato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Nella fattispecie il preannuncio doveva essere presentato entro le ore 24.00 del giorno 08/04/2023, poiché il C.U., con la decisione da impugnare, è stato pubblicato il giorno 06/05/2023.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara di non prendere in esame l’atto di reclamo causa tardività e dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

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