C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 86 del 25/05/2023 – Delibera – Gara San Vitale Candia – Monti del 29 aprile 2023. Campionato di Terza Categoria Play-Off. In C.U. n. 46 del 03 maggio 2023 D.P. Massa Carrara.

Gara San Vitale Candia – Monti del 29 aprile 2023. Campionato di Terza Categoria Play-Off. In C.U. n. 46 del 03 maggio 2023 D.P. Massa Carrara. Reclama l’U.S.D. Monti avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Massa Carrara: -“A CARICO SOCIETA’ AMMENDA Euro 1.000,00 (MONTI) Propri sostenitori per tutta la durata della gara reiteravano offese nei confronti della terna arbitrale, inoltre gli stessi lanciavano in campo un fumogeno e alcuni oggetti, seppur senza recare danno ad alcuno. In tribuna si verificava inoltre un parapiglia con offese tra le opposte tifoserie che creava momenti di tensione e nervosismo. Sanzione aggravata per il totale disinteresse della dirigenza. Plurirecidiva specifica per quanto riguarda le offese”. -“A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 3/12/2023 CARLOTTI GIOVANNI (MONTI) Espulso per offese verso la terna arbitrale e linguaggio blasfemo. A fine gara lo stesso reiterava le offese verso la terna arbitrale. Sanzione aggravata in quanto persona recidiva specifica (Vedi C.U. n. 36 del 18.01.2023)”. Con riferimento all’ammenda la Società reclamante, pur riconoscendo che anche i propri sostenitori abbiano offeso la terna arbitrale, afferma che il fumogeno di cui si tratta sarebbe stato lanciato dai sostenitori della squadra avversaria che ha i medesimi colori sociali. Inoltre, circa il lancio di oggetti in campo: il lancio di cubetti di ghiaccio non sarebbe stato diretto verso la terna arbitrale, bensì verso un giocatore avversario che era andato ad esultare dopo un gol sotto la zona di tribuna dove si trovavano i sostenitori del Monti; il lancio di un paio di ciabatte sarebbe invece avvenuto da parte di un calciatore avversario il quale, precedentemente sostituito, era rientrato in campo dagli spogliatoi in accappatoio e ciabatte ed avrebbe appunto lanciato in campo le ciabatte in segno di esultanza per un gol della propria squadra. Nega il contestato disinteresse dei propri dirigenti i quali anzi si sarebbero attivati in occasione del parapiglia sulle tribune evitando che la situazione potesse degenerare, tanto è vero che il rapporto ufficiale attesta che il momento di tensione sugli spalti perdurava per un solo minuto. Per di più uno dei dirigenti si recava a fine gara nello spogliatoio arbitrale scusandosi per quanto accaduto e complimentandosi con gli Ufficiali di gara per la loro condotta. Con riferimento all’inibizione comminata al proprio dirigente, la Società reclamante non nega che lo stesso abbia offeso la terna arbitrale, nega invece che il Carlotti abbia pronunciato alcuna frase blasfema. Chiede pertanto l’annullamento e/o in subordine la riduzione delle sanzioni reclamante. Richieste osservazioni al D.G. ed agli Assistenti Arbitrali, il D.G. conferma che il fumogeno è stato lanciato dai sostenitori della Società Monti in quanto proveniente dal settore di tribuna occupato da questi ultimi e conferma altresì, per quanto potuto osservare dal terreno di gioco, che la dirigenza del Monti non si è attivata realmente per placare gli animi accesi dei propri tifosi, pur dando atto che effettivamente a fine gara uno dei dirigenti arbitrali si era scusato con gli Ufficiali di gara per quanto accaduto, complimentandosi altresì per il loro operato. L’Assistente Arbitrale conferma anche la frase blasfema pronunciata dal Dirigente Carlotti Giovanni perché pronunciata proprio mentre l’A.A. guardava verso la panchina del Monti, in quanto la sua attenzione era stata attratta dall’agitazione dello stesso dirigente indotta dall’espulsione del proprio allenatore, verificatasi qualche minuto prima. L’accadimento dei fatti contestati deve ritenersi integralmente confermato dalle risultanze degli atti ufficiali di gara cui deve necessariamente attribuirsi efficacia probatoria privilegiata e d’altra parte nel caso di specie non sono rintracciabili elementi o circostanze che facciano emergere incongruenze o anomalie nella refertazione degli ufficiali di gara, ciò premesso l’attenzione del Collegio deve appuntarsi sulla quantificazione delle sanzioni. Circa l’ammenda giova ricordare preliminarmente che per il combinato disposto dei commi 3 e 7 dell’art. 25 del C.G.S. anche la semplice introduzione di materiale pirotecnico nell’impianto di gioco deve essere punito con una sanzione minima di 500 euro, orbene, partendo da tale base sanzionatoria, il Collegio reputa che l’ammenda inflitta alla Società reclamante sia congrua. Innanzitutto nel caso di specie non si è trattato semplicemente dell’introduzione di materiale pirotecnico nell’impianto di gioco, ma del più grave lancio di un fumogeno addirittura all’interno del terreno di gioco. Oltre a tale episodio, nella quantificazione dell’ammenda, deve considerarsi il ripetuto lancio di oggetti in campo che, per quanto riguarda i cubetti di ghiaccio, risulta connotato anche da una significativa potenzialità lesiva. D’altra parte risulta confermata anche la condotta del pubblico, ripetutamente ingiuriosa all’indirizzo degli ufficiali di gara sostanzialmente per tutta la durata della gara stessa, nonché la mancata attivazione della dirigenza del Monti. Di guisa che, anche in ragione della plurirecidiva specifica contestata, l’ammenda inflitta alla Società reclamante risulta senz’altro adeguata e conforme alla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla casistica assimilabile. Circa l’inibizione al Dirigente invece, pur tenuto conto che anche la frase blasfema risulta confermata dagli atti ufficiali di gara, deve ritenersi eccessiva rispetto agli addebiti contestati. Infatti il novellato art. 36 comma 2 del C.G.S. dispone che la condotta irriguardosa e/o ingiuriosa di un dirigente debba essere punita con la sanzione minima di due mesi di inibizione. Partendo da tale base sanzionatoria, tenendo conto della condotta complessivamente tenuta dal Carlotti, certamente da censurare, e pur considerando recidiva specifica, il Collegio ritiene che nel caso di specie la inibizione inflitta al Dirigente debba essere adeguatamente ridotta, infatti, nonostante le ripetute frasi dallo stesso pronunciate in danno del D.G. e degli Assistenti, la condotta del Carlotti ha avuto carattere esclusivamente verbale senza alcun intento o atteggiamento aggressivo e per di più le frasi pronunciate avevano un contenuto meramente irriguardoso ed ingiurioso senza alcuna connotazione minacciosa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo avverso l’ammenda e lo accoglie invece con riferimento all’inibizione del dirigente Carlotti Giovanni che viene ridotta fino a tutto il 03.10.2023. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove già incamerata.

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