C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 86 del 25/05/2023 – Delibera – Gara U.P. Poggibonsese – Sangiovannese 1927 (4-2) del 30 aprile 2023. Campionato Under15 Giovanissimi Regionali. In C.U. n. 80 del 04 maggio 2023 C.R. Toscana. Reclama l’A.S.D. Sangiovannese 1927 avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana:

Gara U.P. Poggibonsese – Sangiovannese 1927 (4-2) del 30 aprile 2023. Campionato Under15 Giovanissimi Regionali. In C.U. n. 80 del 04 maggio 2023 C.R. Toscana. Reclama l’A.S.D. Sangiovannese 1927 avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana:

-“CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE MARIANI PIETRO (SANGIOVANNESE 1927) Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanz.”. La Società reclamante non nega che la frase riportata nel referto sia stata effettivamente pronunciata dal calciatore, tuttavia rileva che la stessa sarebbe stata proferita, in segno di stizza, non verso il D.G. ma verso un avversario che aveva commesso un fallo ai danni del Mariani. Peraltro – osserva sempre la Reclamante – difficilmente il D.G. avrebbe potuto rendersi conto del destinatario dell’offesa in quanto al momento era voltato di spalle. Allo stesso modo anche la frase offensiva pronunciata successivamente all’espulsione sarebbe stata rivolta nei confronti dell’avversario ed il D.G. nuovamente non avrebbe potuto rendersi conto del destinatario dell’offesa in quanto impegnato nell’annotare il provvedimento disciplinare appena comminato sul proprio taccuino. In ogni caso, diversamente da quanto indicato dal G.S.T. in motivazione, il Mariani non avrebbe offeso il D.G. in “ripetute e distinte circostanze”, bensì sarebbe stata pronunciata la medesima frase solo due volte. Per quanto esposto la Società reclamante chiede in tesi l’annullamento della squalifica ovvero in ipotesi la riduzione della stessa. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma di essere stato l’effettivo destinatario di entrambe le frasi offensive, nel primo caso infatti, una volta udita l’offesa, l’Arbitro si voltava immediatamente per identificare il giocatore ed in quell’istante proprio il Mariani gli si poneva davanti guardandolo in modo alterato e stizzito. Nel secondo caso invece il D.G. precisa che una volta notificato il provvedimento di espulsione il Mariani continuava a fissarlo e proprio in tale occasione veniva pronunciata da quest’ultimo la seconda frase offensiva e non mentre l’Arbitro era intento a segnare il provvedimento disciplinare come invece sostenuto nel reclamo. Premesso che dagli atti ufficiali di gara, stante l’efficacia di prova privilegiata attribuita a questi ultimi dal Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., il fatto storico risulta chiaro e pacifico, in particolare in ordine alla circostanza che l’effettivo destinatario delle frasi offensive fosse il D.G. e non un avversario come sostenuto dalla Società reclamante, occorre tuttavia verificare se la squalifica inflitta dal G.S.T. risulti perfettamente congrua al caso concreto. Sul punto l’analisi deve prendere le mosse dal novellato art. 36 del C.G.S. il quale dispone che il calciatore che abbia tenuto una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara deve essere sanzionato con la squalifica minima di 4 giornate. Nel caso di specie è acclarato che il Mariani pronuncia la medesima frase offensiva all’indirizzo dell’Arbitro solamente due volte, la prima volta perché riteneva che il D.G. non avesse fischiato un fallo di gioco in suo favore e la seconda nell’immediatezza della notifica del provvedimento disciplinare. Innanzitutto il Collegio rileva che il riferimento operato nella motivazione del G.S.T. ad offese pronunciate in ripetute e distinte circostanze appare poco calzante all’episodio descritto, dove – come detto – la frase offensiva è sempre la stessa ripetuta per sole due volte. Inoltre deve ritenersi che la condotta ingiuriosa tenuta dal calciatore vada inquadrata in un unico contesto (infatti la seconda frase viene proferita immediatamente dopo la notifica del provvedimento disciplinare ovvero, evidentemente, pochi attimi dopo la prima frase), pertanto, laddove l’aver ripetuto la frase possa giustificare un inasprimento della sanzione minima pur tuttavia, ad avviso del Collegio, tenuto conto delle circostanze concrete, tale aggravamento del minimo edittale non può essere superiore ad una ulteriore giornata di squalifica.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Mariani Pietro a cinque gare effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata

 

 

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