C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 16/06/2023 – Delibera – Gara Alleanza Giovanile A.S.D. – Piaggione Villanova Calcio (0-2) del 14/05/2023. Torneo Under 14 Giovanissimi “B”. In C.U. n.54 del 17/05/2023 D.P. Firenze.

Gara Alleanza Giovanile A.S.D. – Piaggione Villanova Calcio (0-2) del 14/05/2023. Torneo Under 14 Giovanissimi “B”. In C.U. n.54 del 17/05/2023 D.P. Firenze.

Reclama la società Alleanza Giovanile A.S.D. avverso la squalifica per sei gare effettive inflitta del G.S. all’allenatore Taccini Gavino il quale “Allontanato per avere rivolto al D.G. frase irriguardosa, uscendo dal campo offendeva l’arbitro”. La reclamante contesta la versione arbitrale sia evidenziando la correttezza che il proprio tesserato, già arbitro e poi allenatore, ha sempre dimostrato nel suo comportamento in campo, sia perché, a suo dire, le frasi pronunciate dal tesserato, ancorché diverse da quelle riportate dal D.G. nel rapporto di gara, erano in effetti indirizzate ad un suo calciatore. Chiede la revoca o quantomeno una sostanziale riduzione della squalifica. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Non vi è alcun motivo per non credere a quanto riferito dall’arbitro mentre appare poco corrispondente alla realtà quanto riportato dalla reclamante. Il comportamento del tesserato appare assolutamente censurabile, tenuto conto che, come nel caso di specie, gli allenatori devono essere in primo luogo degli educatori e poi dei tecnici. L’avere lodato il curriculum del proprio allenatore, basato su correttezza e sportività, cozza in maniera importante se messo in relazione al suo comportamento in campo, improntato al nervosismo e ad un modo di relazionarsi con il giovane atleta – se dovesse essere accolta la tesi della reclamante - che appare in netto contrasto con quanto affermato dalla società nel preambolo del reclamo. La sanzione, pertanto, deve essere sicuramente afflittiva anche in virtù delle nuove normative riferite comportamento di atleti e dirigenti. Il Collegio si deve pertanto pronunciare sulla quantificazione della sanzione inflitta dal G.S. ovvero la squalifica per sei giornate effettive di gara. Alla luce della normativa vigente (art. 36 comma 1 lett. a del C.G.S così come modificato dal C.U. n.165/A della F.I.G.C.) in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara, la sanzione prevista è la squalifica per quattro giornate di gara. Nel caso di specie, il G.S. ha probabilmente considerato l’aggravante della continuazione dell’azione del sig. Taccini Gavino, aumentando la sanzione stabilita nel minimo edittale come sopra indicata. Il Collegio, tuttavia, non aderisce a questa interpretazione, ritenendo che il comportamento del tesserato deve essere inquadrato in un’unica azione disciplinarmente sanzionabile anche se dilatata in tempi diversi ma consequenziali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Taccini Gavino per quattro giornate di gare. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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