C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 16/06/2023 – Delibera – Gara Barberino Tavarnelle – Forcoli 1921 Valdera (1-0 d.t.s.) del 14 maggio 2023. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 84 del 18 maggio 2023 C.R. Toscana.

Gara Barberino Tavarnelle – Forcoli 1921 Valdera (1-0 d.t.s.) del 14 maggio 2023. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 84 del 18 maggio 2023 C.R. Toscana.

Reclama l’A.S.D. Barberino Tavarnelle avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“ALLENATORI SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE TEMPERINI MAURIZIO (BARBERINO TAVARNELLE) Entrava indebitamente in campo e rivolgeva frase irriguardosa alla terna. Di poi, allontanandosi dal campo, si avvicinava all’A.A. n. 2 assumendo contegno ingiurioso”. La Società reclamante dapprima pone in evidenza come gli animi dei contendenti (e quindi del proprio Allenatore) fossero concitati in ragione della particolare importanza della gara, in tale contesto il signor Temperini avrebbe protestato in maniera animata per il prolungarsi del recupero concesso dal D.G. entrando involontariamente sul terreno di gioco, tanto è vero che, una volta resosi conto dell’accaduto, lo stesso sarebbe rientrato immediatamente e spontaneamente in panchina senza più rivolgere alcuna parola all’Arbitro. A questo punto – sempre a detta della Reclmanate –senza neanche procedere ad un richiamo verbale, il D.G. sarebbe andato verso la panchina del Barberino Tavarnelle espellendo il signor Temperini. A conferma della dinamica rappresentata la Società reclamante deposita altresì delle immagini video ed in ogni caso precisa come sia lo stesso referto di uno degli ufficiali di gara ad attestare come l’Allenatore abbia lasciato l’area tecnica senza creare ulteriori problemi. Inoltre il Barberino Tavarnelle osserva che le contestazioni del signor Temperini riguardavano alcune decisioni del D.G. considerate errate ma non sarebbero state dirette a ledere l’onore e/o il decoro della persona. In merito alla sanzione la Società reclamante rileva come la squalifica inflitta appaia comunque eccessiva rispetto a quanto previsto dall’art. 36 C.G.S. e chiede, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., l’applicazione di alcune circostanze attenuanti, ad avviso della Reclamante ricorrenti nel caso di specie. Nel gravame vengono infine richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali idonei a dimostrare l’eccessività della squalifica. In ragione dei motivi del reclamo viene pertanto domandata la riduzione della squalifica a 3 giornate ovvero la riduzione di detta sanzione nella misura ritenuta di giustizia. Richieste osservazioni agli AA.AA. in merito al contenuto del reclamo, gli stessi confermano integralmente ed in maniera circostanziata la propria refertazione. Ciò premesso, il Collegio rileva che in base alle risultanze degli atti ufficiali di gara il fatto storico risulta pienamente confermato, infatti la condotta posta in essere dal signor Temperini emerge in maniera chiara ed univoca, non consentendo in alcun modo di porre in discussione il principio di prova privilegiata affermato dall’art. 61 comma 1 del C.G.S.. Circa le immagini video allegate dalla reclamante, l’art. 62 primo comma del C.G.S. prevede che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6. In sostanza deve trattarsi di immagini filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, cosa che, ad avviso dell’adito Corte, non pare affatto ricorrere nel caso in esame. Per di più ciò che si intenderebbe provare fuoriesce comunque dalle ipotesi di utilizzabilità delle immagini video previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. Inoltre la tesi della Reclamante secondo la quale le contestazioni dell’Allenatore avrebbero avuto ad oggetto esclusivamente delle decisioni ritenute errate senza volontà lesiva dell’onore e/o del decoro della persona, appare poco convincente ove non addirittura dileggiatoria ed in tal senso il Collegio vorrebbe invitare le parti reclamanti ad usare argomentazioni più consistenti. Infatti, risulta ovvio (e probabilmente anche superfluo), precisare che, essendo l’Ufficiale di Gara ad assumere le decisioni, ogni contestazione, ingiuria o mancanza di riguardo che sia si riverbera immancabilmente ed inevitabilmente anche sulla persona che riveste quel ruolo in quel momento. Ed è proprio a tutela del ruolo e della persona che condotte come quelle poste in essere dal signor Temperini devono essere necessariamente censurate ed adeguatamente sanzionate. Di nessun pregio la pretesa differenziazione circa il carattere irriguardoso piuttosto che ingiurioso delle frasi pronunciate dall’Allenatore, infatti il Codice equipara a tutti gli effetti le due ipotesi in ordine alla sanzione applicabile (art. 36 comma 1 lett. a C.G.S.). Parimenti risulta infondata la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti. Circa l’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, francamente al Collegio non è dato comprendere quale sia il fatto ingiusto cui la reclamante intenda riferirsi, a meno che la medesima non intenda le decisioni arbitrali ritenute errate, ma se così fosse anche in questo caso l’argomentazione rivestirebbe un tono quasi dileggiatorio: è di palmare evidenza che il fatto ingiusto cui fa riferimento la norma deve avere carattere di oggettività e non può essere certo rappresentato da una decisione arbitrale non condivisa da un tesserato della Società reclamante. Circa invece l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione prima del giudizio, certamente non può essere ritenuta rilevante allo scopo la circostanza che il signor Temperini, una volta resosi conto di essere entrato nel terreno di gioco, si sarebbe immediatamente risieduto in panchina; innanzitutto per costante orientamento dell’adita Corte i comportamenti idonei a consentire l’applicazione della circostanza attenuante devono essere ben più fattivi e concreti rispetto a quello richiamato, in ogni caso la circostanza de qua non trova alcun riscontro nel referto dove si fa unicamente riferimento al fatto che una volta espulso il signor Temperini abbia abbandonato la propria area tecnica senza creare ulteriori problematiche (salvo poi, peraltro, mentre lasciava il terreno di gioco, essersi rivolto in termini ingiuriosi all’altro Assistente Arbitrale). La Società reclamante in sostanza confonde (più o meno volutamente) una circostanza riportata nel referto ma successiva all’espulsione con una presunta circostanza antecedente a quest’ultima ma mai refertata. Al di la della opinabile difesa del Barberino Tavarnelle, in punto di quantum la Corte ritiene tuttavia che la squalifica inflitta sia eccessiva rispetto agli addebiti contestati. Infatti pur tenendo conto dell’inasprimento della sanzione base introdotto dalla novella dell’art. 36 del C.G.S., la condotta posta in essere dal signor Temperini, complessivamente considerata, non appare tale da giustificare l’entità della sanzione comminata dal G.S.T. che pertanto deve essere adeguatamente rimodulata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Temperini Maurizio a cinque gare effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata

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