C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 16/06/2023 – Delibera – Gara del 20.5.2023 fra Pol. Avane ASD (ospitante) vs ASD S. Banti Barberino (ospitata) disputata in Avane, Empoli, Campo Comunale – risultato 1 – 0 ASD S. Banti Barberino

Gara del 20.5.2023 fra Pol. Avane ASD (ospitante) vs ASD S. Banti Barberino (ospitata) disputata in Avane, Empoli, Campo Comunale – risultato 1 - 0 ASD S. Banti Barberino

reclama avverso le seguenti decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 55 del 25.5.2023: - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 25.10.2023 comminata al dirigente Piero Gaeta che, a fine primo tempo, offendeva e minacciava il DG e veniva allontanato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti; - Squalifica fino al 25.10.2023 comminata all’allenatore Roberto Pugliese che, a fine primo tempo, offendeva e minacciava il DG e veniva allontanato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti; - Squalifica fino al 25.12.2023 comminata al tesserato Salvatore Nicotra, assistente all’arbitro, che entrava indebitamente nel terreno di gioco, offendendo e minacciando il DG. Alla notifica veniva allontanato solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti. Di poi, dalla tribuna, persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed intimidatorio; - Squalifica per n. 11 gare effettive comminata al calciatore Samuel Nicotra per aver pronunciato frase di tenore razzista nei confronti di un avversario, frase ribadita uscendo dal terreno di gioco. Sostiene la reclamante a fondamento della propria impugnazione con la quale chiede l’annullamento delle sopradette sanzioni o, in denegata ipotesi, la loro riduzione, un’alterazione degli atti di gara in quanto la distinta sottoscritta dall’arbitro e consegnata alla società ASD S. Banti non corrisponderebbe con la copia della distinta allegata al rapporto di gara, difettando nella prima l’annotazione delle espulsioni, aggiunte, invece, nella seconda, alla lettera E in corrispondenza del dirigente Gaeta, dell’allenatore Pugliese e del tesserato Salvatore Nicotra nonché con una X in corrispondenza del calciatore Samuel Nicotra. Secondo la società, né nel corso della partita, né nel rapporto di gara, né nel supplemento di rapporto risulterebbe comminata o annotata alcuna espulsione nei confronti dei tesserati Gaeta e Pugliese nonché dell’assistente all’arbitro Salvatore Nicotra, non riportando detti documenti alcuna loro condotta anomala o illegittima. Soltanto nell’ulteriore scritto recante in intestazione “supplemento di rapporto Avane - S Banti”, sottoscritto dal direttore di gara, quest’ultimo avrebbe contestato loro le condotte illecite. Detto documento viene contestato dalla reclamante sia per la sua validità formale che in merito alle dichiarazioni in esso riportate. Sul primo punto, esso, privo di data ed intestazione, sarebbe stato redatto solo successivamente dal DG: a parere della società ASD S Banti, trattasi di una scrittura redatta dal direttore di gara all’unico scopo di fornire una giustificazione postuma all’interruzione della partita, altrimenti ingiustificabile sulla base dei precedenti rapporti in atti, ove verrebbe dato atto soltanto dell’espulsione di un giocatore e della presunta mancanza delle condizioni psicologiche per continuare la partita. Contesta la reclamante, altresì, che il DG non avrebbe adottato la procedura regolamentare volta a decretare le espulsioni ma avrebbe ritenuto i detti soggetti genericamente espulsi. In punto di contenuto, poi, detto scritto non riporterebbe la verità dei fatti e ciò sia con riferimento al presunto inseguimento, sia alle parole minacciose ed offensive, asseritamente pronunciate dai tesserati: non si distinguerebbe ivi quali parole sarebbero state effettivamente dette dal Gaeta e quali dal Pugliese. Inoltre, trovandosi l’arbitro, alla fine del primo tempo, vicino all’uscita, in prossimità della porta lato spogliatoi, vi sarebbe rientrato molto prima degli altri e non avrebbe potuto udire le parole da questi pronunciate, essendo il dirigente e l’allenatore situati in prossimità della panchina al lato opposto dell’uscita. Con riferimento, infine, in particolare, al tesserato Salvatore Nicotra, rileva la reclamante che questi sarebbe entrato in campo solo a seguito dell’espulsione del figlio Samuel, al solo fine di accertare cosa gli fosse successo ed al calciatore Samuel Nicotra che, pur confermando questi di aver proferito le offese, di stampo chiaramente razzistico, di cui al rapporto arbitrale, egli si sarebbe subito pentito, porgendo le sue scuse al compagno. All’udienza del 9.6.23, su richiesta della reclamante, veniva sentito il legale di quest’ultima che, nel riportarsi al reclamo, ribadiva la mancata annotazione nel referto delle espulsioni del dirigente e dell’allenatore, allontanati senza la procedura regolamentare del cartellino rosso e senza indicazione nel referto delle parole offensive attribuibili all’uno piuttosto che all’altro, ciò in palese violazione del principio di responsabilità personale. Per il calciatore e per l’ulteriore tesserato Salvatore Nicotra, il legale si riportava al reclamo. Il reclamo può trovare accoglimento solo parzialmente.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, inoltrati i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. ai fini di un approfondimento istruttorio, riceveva dall’Arbitro una ricostruzione dell’accaduto puntuale e circostanziata. Precisa chiaramente per punti il DG che: - alla fine del primo tempo, usciva dal recinto di gioco insieme a tutti, sicuramente fra i primi, al fine di evitare l’aggressione fisica e verbale dei Signori Gaeta e Pugliese iniziata sul campo e protrattasi nella zona antistante gli spogliatoi. Di poi, non poteva entrare immediatamente nello spogliatoio, pur volendolo, essendo la chiave in possesso del custode, impossibilitato a raggiungerlo facilmente a causa della calca creatasi per la predetta aggressione. Gaeta e Pugliese, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, si trovavano subito dopo il DG nella zona antistante gli spogliatoi, precisamente nel ristretto spazio fra le porte e la rete e reiteravano le proteste iniziate in campo, avvicinandosi sempre più in modo aggressivo e minaccioso, con i dirigenti della società Avane che tentavano di allontanarli; - le espulsioni sono state comminate al Gaeta ed al Pugliese verbalmente e non con il cartellino rosso, perché fuori dal recinto di gioco, nella zona antistante gli spogliatoi e sono riportate nel supplemento di rapporto allegato al referto di gara: non sono state da loro udite a causa delle minacce ed offese da loro reiteratamente pronunciate ai danni dell’arbitro; - l’utilizzo del supplemento di rapporto si è reso necessario, non permettendo i canonici spazi disponibili sul referto di gara di riportare i fatti accaduti; - l’espulsione del tesserato Salvatore Nicotra è riportata nel supplemento ed è stata a questi notificata mediante cartellino rosso nel recinto di gioco; - i signori Gaeta, Pugliese e Salvatore Nicotra hanno ricevuto la notifica di espulsione, ciascuno secondo opportuna modalità, che è stata riportata nel referto di gara e/o nel supplemento; l’invio di quest’ultimo, debitamente sottoscritto, è avvenuto contestualmente al referto con indicazione della gara; - in relazione all’aggressione ed alle offese e minacce proferite dal Gaeta e dal Pugliese ai danni dell’arbitro, questi indica le parole pronunciate dall’uno e dall’altro, riportandole espressamente. Sono state nella concitazione proferite anche ulteriori offese e minacce, senza poter tuttavia attribuirle univocamente al Gaeta o al Pugliese; - il DG ribadisce poi di essere stato fatto uscire dai dirigenti dell’Avane da una porta secondaria, scortato dagli stessi fino all’uscita trovandosi alcuni dirigenti, calciatori e sostenitori della società ASD S. Banti immediatamente fuori davanti al cancello; - in merito al calciatore Samuel Nicotra, precisa il DG di avere udito, direttamente, in modo chiaro, le parole offensive dallo stesso proferite ai danni del calciatore avversario Owie Godwill, n. 7, offesa reiterata mentre quest’ultimo si allontanava dal campo; - in merito al signor Salvatore Nicotra, questi entrava in campo senza autorizzazione, senza essere designato come massaggiatore o medico, mentre il calciatore Samuel Nicotra si trovava già in piedi e non mostrava necessità di intervento medico, né ne faceva richiesta, neppure mediante terzi per suo conto: percorreva 20 metri ed offendeva e minacciava il DG, non essendovi alcun motivo di preoccupazione per lo stato fisico del figlio, che si trovava appunto in piedi, interagendo animatamente. Preliminarmente, questa Corte rileva che non colgono nel segno le contestazioni di parte reclamante in merito all’asserita “alterazione degli atti” riferita allo scritto denominato “supplemento di rapporto Avane - S Banti” da ritenersi, al contrario, valido in quanto datato e sottoscritto dall’arbitro, che con ciò se ne assicura la paternità, munito di intestazione ed allegato al referto nonché inviato contestualmente a quest’ultimo. Dovendo quindi attribuire al referto ed al successivo supplemento l’indubbia fede privilegiata conferita loro dall’art. 61 CGS, emergendo da detti documenti l’effettivo svolgersi dei fatti, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso dispiegarsi degli stessi, in particolare, conformemente a come riferiti dalla società reclamante nel suo reclamo. Per quanto concerne poi, in particolare, le offese e minacce proferite dal Gaeta e dal Pugliese, quanto dedotto da parte reclamante in merito alla non univoca attribuibilità delle stesse all’uno piuttosto che all’altro non corrisponde integralmente a verità: soltanto con riferimento ad alcune offese e minacce pronunciate nella concitazione dell’aggressione non vi è invero attribuibilità univoca che, invece, è sussistente per quelle offese e minacce che l’arbitro stesso riporta espressamente nei chiarimenti forniti a questa Corte di cui si è dato atto sopra. Sono ivi pedissequamente riportate infatti proprio le parole pronunciate dal dirigente Gaeta e quelle pronunciate dall’allenatore, con attribuzione univoca, senza possibilità di fraintendimenti.

Infine, con riferimento alle sanzioni inflitte al dirigente, all’allenatore ed al tesserato Salvatore Nicotra, le stesse appaiono proporzionate ai fatti occorsi, come emersi dai documenti ufficiali: in particolare quest’ultima sanzione, comminata all’assistente all’arbitro in misura maggiore rispetto al dirigente Gaeta si giustifica proprio con riferimento al ruolo dallo stesso ricoperto, tale da meritare un inasprimento della sanzione. Pur considerando la gravità delle frasi proferite, merita invece una riduzione al minimo edittale la sanzione inflitta al calciatore, tenendo conto delle scuse prestate dal Nicotra all’avversario, non configurandosi la reiterazione per il brevissimo lasso di tempo intercorso fra le offese.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, accogliendo parzialmente il reclamo, conferma le sanzioni inflitte al dirigente Piero Gaeta, all’allenatore Roberto Pugliese ed al tesserato Salvatore Nicotra e riduce la sanzione comminata al calciatore alla squalifica a n. 10 giornate. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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