C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 16/06/2023 – Delibera – Reclamo proposto da Orlandi Alessandro avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato fino al 25.6.2024. Campionato di Terza Categoria – play off – Gara del 20.5.2023 – Unione Sport Firenze City/Reconquista (C.U. n. 55 del 25.5.2023).
Reclamo proposto da Orlandi Alessandro avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato fino al 25.6.2024. Campionato di Terza Categoria – play off – Gara del 20.5.2023 – Unione Sport Firenze City/Reconquista (C.U. n. 55 del 25.5.2023).
Il G.S.T. Territoriale della Toscana ha squalificato il Signor Alessandro Orlandi – allenatore del Reconquista - fino al 25.6.204 in quanto “allontanato per aver gravemente minacciato un tesserato avversario, alla notifica offendeva e minacciava il D.G.. Successivamente strattonava l’arbitro per la divisa senza causare alcuna conseguenza reiterando le offese e le minacce. Di poi in diverse e distinte altre circostanze assumeva contegno intimidatorio ed offensivo nei confronti del Dg. E di un A.A.”. Il referto gara, nei supplementi resi dal D.G. e dagli Assistenti, appare circostanziato nel descrivere gli eventi, univoci e concordanti. Il tesserato, dopo aver offeso e minacciato un dirigente avversario approfittando di una sosta di gioco, veniva espulso dal terreno di gioco. Ricevuta la notifica del provvedimento, offendeva ripetutamente ed in diverse circostanze il D.G. minacciando di picchiarlo; di andarlo a cercare qualora avesse disposto la sospensione della gara; strattonandolo per la maglia ed accusandolo di avere l’intenzione di voler fare perdere la propria squadra.
Il tesserato proponeva reclamo in proprio e compariva personalmente davanti alla Corte. Il Sig. Orlandi non contesta l’accaduto, né i fatti a lui imputati, pur ritenendo che vi sia stata eccessiva enfatizzazione nel descriverli. Redige il proprio reclamo essenzialmente per porgere le proprie scuse per quanto commesso, ammettendo di aver tenuto un comportamento immorale e chiede una riduzione della sanzione, tenuto conto anche della sua consueta correttezza manifestata negli anni come allenatore. Comparendo personalmente in data 9.6.2023 ribadisce le proprie scuse che, afferma, avrebbe voluto rivolgere direttamente alla Terna, già allontanatasi dall’impianto di gioco allorquando si è potuto recare presso gli spogliatoi. La Corte non deve, nella circostanza, entrare nel merito degli accadimenti non esistendo contestazione alcuna circa il loro accadimento. Può invece valutare la condotta tenuta del tesserato nella proposizione del reclamo, strumento utilizzato al solo fine di manifestare sincero pentimento per quanto accaduto; pentimento mostrato anche chiedendo di essere udito e comparendo personalmente al fine di ribadire le proprie scuse. L’atteggiamento processuale è leale, ed induce a ritenere accoglibile la richiesta posta dal Sig. Orlandi Alessandro
P.Q.M.
la C.S.A.T. accoglie il reclamo proposto e riduce la squalifica inflitta comminandola sino alla data del 25.3.2023. Si restituisce la tassa.
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