C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 95 del 26/06/2023 – Delibera – Reclamo proposto da GSD Albereta San Salvi avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha disposto l’inibizione a svolgere attività per il tesserato Claudio Uscelli fino al 17.5.2025. Campionato Giovanissimi B – Gara del 13.5.2023 – Montespertoli/Albereta San Salvi (C.U. n. 54 del 17.5.2023).
Reclamo proposto da GSD Albereta San Salvi avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha disposto l’inibizione a svolgere attività per il tesserato Claudio Uscelli fino al 17.5.2025. Campionato Giovanissimi B - Gara del 13.5.2023 – Montespertoli/Albereta San Salvi (C.U. n. 54 del 17.5.2023).
Il G.S.T. Territoriale della Toscana ha inibito il Signor Uscelli Claudio – tesserato della società GSD Albereta San Salvi e assistente di parte - fino al 17.5.2025 in quanto “Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese e nel contempo afferrava la mano destra dell’arbitro stringendola violentemente provocandogli forte dolore che persisteva sino alla serata….” Dagli atti di gara emergeva che il Signor Uscelli, al minuto 34° del primo tempo, veniva espulso per aver rivolto al D.G. frasi come “ Lei è un pazzo”, “è roba da pazzi”, è un pazzo, è un pazzo”, avvicinandosi repentinamente al volto dell’arbitro, tanto da indurlo ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Notificata l’espulsione, poi, il tesserato afferrava la mano destra del D.G. stringendogliela violentemente tanto da provocargli dolore, e da provocare la necessità di ricorrere all’applicazione di ghiaccio durante l’intervallo ed al termine della partita, ed all’applicazione di una pomata nel pomeriggio, per allievare il dolore. La società GSD Albereta San Salvi, con reclamo tempestivamente proposto, contestava la ricostruzione del D.G., in particolare asserendo non aver tenuto, il proprio tesserato, alcun atteggiamento minaccioso, tano meno violento, non avendo afferrato la mano altrui, ma caso mai teso la propria in segno di saluto senza astio alcuno, dando il tutto esito ad una normale stretta; ed avendo infine abbondonato il campo come disposto dal D.G. in un tempo congruo e necessario a permettere annotazioni di rito. Il supplemento di rapporto contiene fedeli conferme rispetto a quanto già ricavabile dagli atti di gara, oltre ad una precisazione rilevante anche ai fin degli approfondimenti istruttori decisi dalla Corte. Il D.G, infatti, puntualizza che il Sig. Uscelli non avrebbe potuto ritenere di offrire la mano e di compiere il gesto in segno di saluto, in quanto il primo teneva nella propria mano destra il cartellino rosso appena mostrato, e lo stava riponendo nella tasca posteriore dei propri pantaloncini. In data 9.6.2023 la società reclamante, rappresentata dal proprio Legale, ribadiva le proprie richieste di revoca o riduzione della sanzione riportandosi a tutti i motivi espressi con il proprio reclamo, chiedendo disporsi un supplemento di indagine al fine di fare chiarezza circa gli eventi verificatisi. La Corte convocava il D.G. per il giorno 16.6.2023 per sentire rendere chiarimenti in merito alla gara di cui in oggetto. Con risposte circostanziate rese alle domande della Corte, il D.G. precisava preliminarmente che la reazione del tesserato interveniva in seguito ad una espulsione comminata ad un calciatore; che la propria mano destra veniva afferrata dalla mano destra del Sig. Uscelli, mentre stava riponendo il cartellino in tasca; che il cartellino non cadeva a terra né subiva danni, rimanendo stretto tra le proprie dita durante la presa subita dal Sig. Uscelli. La Corte, letti attentamente gli atti e sentito il D.G., rileva di non aver rinvenuto alcuna incongruenza nella narrazione degli eventi così come offerta nel referto gara e nel supplemento (che godono, come noto, di fede privilegiata) e ribadita durante l’audizione del 16.6.2023, avendo anche in tale circostanza il D.G offerto elementi e circostanze univoche e mai dubbie.
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto. Trattenuta la tassa.
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