C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 23/09/2023 – Delibera – Gara Atletico Piazze – Olimpic Sarteano (1-3) del 3/9/2023. Coppa Toscana di Seconda Categoria. In C.U. n.13 del 7/9/2023 C.R.T.

Gara Atletico Piazze - Olimpic Sarteano (1-3) del 3/9/2023. Coppa Toscana di Seconda Categoria. In C.U. n.13 del 7/9/2023 C.R.T.

Reclama la società Atletico Piazze avverso la squalifica fino al giorno 8/10/2023 del calciatore Cicchelli Nicola il quale “espulso per avere offeso il D.G. dopo la notifica reiterava le offese”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile. Il C.G.S. all’art 76 comma 2 dispone che i reclami devono essere proceduti da un preavviso da effettuarsi entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, da inviarsi alla segreteria della Corte Sportiva di Appello ed alla controparte, corredando il preannuncio con la relativa tassa. Nel predetto testo normativo, l’uso del termine “deve” determina una chiara ed esplicita condizione di procedibilità che, nel caso di specie, non è stata rispettata. Infatti, il reclamo risulta viziato in quanto non inviato alla segreteria della Corte Sportiva di Appello, sia perché trasmesso oltre i 2 giorni previsti dalla norma per il preavviso. La ratio legis del preavviso è strutturata in modo che la procedura possa avere inizio, per continuare, successivamente, con il deposito del vero e proprio reclamo motivato entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, salvo fare decorrere tale ultimo termine dal momento di ricezione della documentazione di gara la cui richiesta deve essere contenuta nel preavviso. In altri termini: a) Preannuncio di reclamo alla controparte ed alla segreteria della C.S.A.T. nei 2 giorni dal comunicato ufficiale, corredato dalla relativa tassa; b) Deposito del reclamo motivato entro 5 giorni dal Comunicato Ufficiale con invio ai medesimi soggetti di cui al punto precedente. c) Decorrenza dei 5 giorni per il deposito del reclamo motivato, con invio ai medesimi soggetti di cui al punto precedente, decorrenti dalla ricezione della documentazione di gara se richiesta nel preannuncio. In ogni caso, come disposto dall’art. 76 comma 2 del C.G.S. deve essere allegata al preannuncio la relativa tassa di reclamo. Nel caso di specie il reclamo non è stato preannunciato ed è stato inviato ad un Organo Federale errato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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