C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 23/09/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Capalbio Calcio avverso la decisione del G.S.T. della perdita della gara disputata in data 10/09/2023 contro la Società Orbetello Scalo con il punteggio 0-3, l’esclusione dalla coppa provinciale, l’ammenda di € 150,00, l’inibizione del Sig, Valeri Augusto e la squalifica per una giornata del calciatore Antonini Alessio (C.U. Grosseto n. 11 del 13/9/2023).

Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Capalbio Calcio avverso la decisione del G.S.T. della perdita della gara disputata in data 10/09/2023 contro la Società Orbetello Scalo con il punteggio 0-3, l’esclusione dalla coppa provinciale, l’ammenda di € 150,00, l’inibizione del Sig, Valeri Augusto e la squalifica per una giornata del calciatore Antonini Alessio (C.U. Grosseto n. 11 del 13/9/2023).

Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe e contestata dalla società impugnante; i fatti si riferiscono alla competizione casalinga disputata contro la società Orbetello Scalo in data 10/09/2023 e la motivazione, di seguito, viene integralmente riportata: “Reclamo dell’A.S.D. Orbetello Scalo avverso la regolarità della gara Capalbio Calcio - Orbetello Scalo del 10/9/2023 Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla Società Orbetello Scalo con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore Antonini Alessio (Capalbio Calcio) in quanto squalificato con Com. Uff. n. 32 del 25/01/2022 per la Coppa Italia per una gara effettiva (II^ ammonizione). Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il ricorso è fondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore Antonini Alessio (Capalbio Calcio) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara comminatagli con Com. Uff. n. 32 del 25.01.2023 per recidività in ammonizione II^ infrazione (Coppa Prov.le Terza categoria). GIRONE A - 1 Giornata - A ALTA MAREMMA - RIBOLLA 0 - 1 GIRONE B - 1 Giornata - A BRACCAGNI - ATLETICO GROSSETO 2015 1 - 3 GIRONE C - 1 Giornata - A CIVITELLA - BATIGNANO CALCIO 1946 0 - 2 GIRONE D - 1 Giornata - A AURORA PITIGLIANO - SAN QUIRICO 1969 1 - 0 GIRONE E - 1 Giornata - A VIRTUS AMIATA N.A. - SEMPRONIANO 2 - 0 GIRONE F - 1 Giornata - A CAPALBIO - ORBETELLO SCALO * C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 11 del 13-09-2023 In virtù dell'art. 10 del C.G.S. DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società Orbetello Scalo; b) di infliggere alla società Capalbio Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola dal prosieguo della manifestazione nonché l'ammenda di euro 150,00; di inibire il Sig. VALERI Augusto (Capalbio Calcio) fino al 01.10.2023; di squalificare per UNA ulteriore giornata il calciatore ANTONINI Alessio (Capalbio Calcio). Nulla per il contributo.”. Nell'impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la società Capalbio Calcio eccepisce, in un unico motivo, di non avere ricevuto, contrariamente a quanto ipotizzato dal G.S.T., la prescritta comunicazione a mezzo PEC del reclamo. In effetti l’art. 49 stabilisce al punto 4: “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.” Il presente ricorso è stato infatti inoltrato dalla casella PEC mirkotarquini@pec.it mentre la notifica dell’originario reclamo al GST da parte della ricorrente (Orbetello Scalo) risulta inviata ad un differente indirizzo murri.michele@pec.it. Alcune considerazioni emergono con chiarezza dalle controdeduzioni della società Orbetello e risultano talmente circostanziate da apparire, prima facie, verosimili. Controparte infatti asserisce che la società Capalbio fosse a conoscenza della pendenza del ricorso per una comunicazione telefonica intercorsa tra i due presidenti delle rispettive società nella serata della disputa della gara (10 settembre alle ore 19.47); il contenuto della conversazione, cioè il preannuncio del ricorso, sarebbe stato asseritamente avvalorato da alcuni messaggi inequivocabili successivamente inviati al Presidente dell’Orbetello da due dirigenti della società Capalbio. Inoltre la società avrebbe postato sulla sua piattaforma facebook, il giorno precedente la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, un post nel quale si doleva dell’errore - aver schierato un giocatore squalificato - ed informava della presentazione del ricorso di controparte così ammettendo che l’obbiettivo precipuo della notifica (cioè la conoscenza della pendenza del reclamo) fosse stato già raggiunto. In verità tali considerazioni non inficiano affatto la censura dedotta in quanto anche il procedimento sportivo si nutre di formalismi che devono essere rigorosamente rispettati anche al fine di garantire l’eventuale contraddittorio tra le parti. Non è sufficiente conoscere genericamente la pendenza di un giudizio ma è necessario apprendere, nello specifico, il contenuto degli atti per poter eventualmente replicare in modo orientato alle eccezioni ivi formulate. Decisamente più pertinente ed efficace è la considerazione della società Orbetello Scalo che evidenzia che l'indirizzo PEC murri.michele@pec.it è stato tratto dal “Portale Servizi Area Società” il quale annovera tutti gli indirizzi delle società sportive iscritte nel perimetro della Lega Nazionale Dilettanti della Toscana. La società afferma poi di aver ulteriormente controllato, dopo aver appreso il contenuto del reclamo interposto di fronte alla Corte Sportiva d'Appello territoriale, che tale indirizzo fosse ancora presente (come era) nel suddetto portale e per tale ragione chiede il rigetto della domanda. La Corte riteneva comunque essenziale una ulteriore verifica e pertanto incaricava la segreteria di accertare l’attuale indirizzo PEC depositato presso i registi della FIGC e tale approfondimento attestava che l’indirizzo PEC della società Capalbio risultava ancora essere murri.michele@pec.it; ad oggi, cioè il 15 settembre 2023 data di udienza, non vi è alcun documento prodotto da controparte o depositato presso la FIGC che attesti la variazione dell'indirizzo PEC così come ipotizzata nel reclamo. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede all’art. 53, titolato “Modalità di comunicazione degli atti” quanto segue: “1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. 2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.”. E ancora: “4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.” Da quanto dedotto appare evidente che non è affatto sufficiente dotarsi, da parte delle società, di un indirizzo PEC, ma che è condizione essenziale, per soddisfare il dettato normativo, comunicarlo alla Federazione. Per tale ragione, anche la modifica di un indirizzo PEC deve essere comunicata affinché il dato possa essere condiviso, tramite la FIGC, con le altre società affiliate. In definitiva, ammesso e non concesso che la società Capalbio abbia effettivamente e realmente richiesto la sostituzione del suo attuale indirizzo PEC murri.michele@pec.it – richiesta che al momento, lo si ripete, non risulta e non appare suffragata da nessun documento – con il nuovo mirkotarquini@pec.it deve osservarsi che l’operatività del nuovo indirizzo, per un elementare principio di tutela ed affidamento dei terzi, sarebbe rimasta comunque sospesa potendo esplicare la sua efficacia solo dopo la sua formale pubblicazione. Peraltro laddove tale istanza fosse stata realmente avanzata, la medesima potrebbe alimentare seri interrogativi sulla lealtà processuale della società, a seconda del momento della sua proposizione potendosi ipotizzare, laddove fosse successiva alla data del 10 settembre 2023, una “strategia” processuale certamente non corretta. In ogni caso la società aveva, ed ha ancora, l’onere di mantenere attivo e monitorare il suo attuale indirizzo PEC al quale, correttamente, sia le istituzioni sportive che i terzi interessati fanno necessariamente riferimento per le loro formali comunicazioni; la decisione del Giudice Sportivo Territoriale deve essere pertanto confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

 

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