C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/10/2023 – Delibera – Reclamo della ASD S. Banti Barberino avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 21.9.2023.
Reclamo della ASD S. Banti Barberino avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 19 del 21.9.2023.
Il G.S.T. per la Toscana comminava al calciatore Tommaso Nuti la squalifica per n. 5 gare effettive per condotta irriguardosa nei confronti del DG e per aver bestemmiato. La reclamante, nel confermare la condotta irriguardosa del Nuti ai danni del DG, deduce a fondamento della propria impugnazione con la quale chiede l’annullamento della sanzione inflitta o, in denegata ipotesi, la sua riduzione, che detta condotta dovrebbe essere scriminata essendo stata posta in essere dal calciatore nello stato di agitazione e turbamento nonché di frustrazione in cui egli si sarebbe trovato a seguito del fallo subito da un calciatore della squadra avversaria che lo avrebbe colpito con violenza alla caviglia destra, facendolo cadere rovinosamente a terra, fallo non sanzionato dal DG. Più precisamente, quindi, la condotta irriguardosa del Nuti sarebbe stata ingenerata da una reazione impulsiva e di impeto per il fallo ingiusto asseritamente patito, non essendosi sentito egli adeguatamente tutelato, neppure in merito alla propria incolumità fisica. Sostiene peraltro la reclamante che il DG, fortemente influenzato da un gruppo di 10-15 sostenitori dell’Atletico Castello che proferiva ai suoi danni gravi e pesanti offese nel corso della partita, avrebbe rinunciato a sanzionare la condotta fallosa. Rileva, infine, la società reclamante per sottolineare la gravità del fallo patito che, nei giorni successivi, precisamente in data 25.9.2023, il calciatore Nuti si sarebbe anche sottoposto ad esame ecografico, allegato al reclamo, che avrebbe evidenziato una “lesione distrattiva del legamento peroneo astragalico della caviglia destra”. Il reclamo può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, inoltrati i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. ai fini di un approfondimento istruttorio, riceveva dall’Arbitro una conferma di quanto dal medesimo già dichiarato nel referto di gara, con l’ulteriore precisazione di non aver subito egli alcuna pressione esterna tale da poter influenzare le sue decisioni tecniche e disciplinari. Dovendo attribuire al referto ed al successivo supplemento l’indubbia fede privilegiata conferita loro dall’art. 61 CGS, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti. Appurati quest’ultimi, la sanzione comminata, tuttavia, non appare proporzionata al concreto svolgersi degli stessi ed alla condotta effettivamente tenuta dal Nuti. Pur non potendo questa Corte aderire alla tesi difensiva di parte reclamante che vorrebbe la condotta del Nuti scriminata in quanto posta in essere quale reazione immediata all’intervento falloso patito dall’avversario, non essendovi nel referto arbitrale (ove alcun fallo è riportato) alcuna prova in tal senso, appare comunque meritevole di accoglimento la domanda di riduzione della sanzione inflitta per i motivi che seguono. Ferma restando la bestemmia pronunciata, meritevole di per sé di una giornata di squalifica, con riguardo all’ulteriore espressione proferita dal Nuti, rileva la Corte la sua indubbia portata irriguardosa ma, al contempo, ne osserva la carenza di effettiva carica offensiva, non contenendo la stessa, in verità, alcuna ingiuria diretta alla persona dell’arbitro. Ciò detto, ai sensi dell’art. 13 comma 2 CGS, la sanzione inflitta merita di essere attenuata in n. 2 giornate di squalifica da sommarsi alla giornata di squalifica comminata per la bestemmia, per una sanzione totale di 3 giornate.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione inflitta a n. 3 giornate, con restituzione della tassa di reclamo.