C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/10/2023 – Delibera – Reclamo proposto dall’A.S.D. Ludus 90 Valle dell’Arno avverso la delibera del G.S.T. con la quale è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per accensione di fumogeni e utilizzo di materiale pirotecnico durante la gara Albereta San Salvi – Ludus 90 valle dell’Arno del 10.09.2023. (C.U. n. 16/2023).

Reclamo proposto dall’A.S.D. Ludus 90 Valle dell’Arno avverso la delibera del G.S.T. con la quale è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per accensione di fumogeni e utilizzo di materiale pirotecnico durante la gara Albereta San Salvi – Ludus 90 valle dell’Arno del 10.09.2023. (C.U. n. 16/2023).

Il provvedimento assunto dal G.S.T. così motivato, AMMENDA EURO 500,00 LUDUS 90 VALLE DELL’ARNO 'Per accensione fumogeni e scoppio di un petardo durante la gara. Il tutto senza conseguenze’, viene impugnato, nei termini, dalla Società Ludus 90 Valle dell’Arno in quanto erroneamente comminato da Giudice Sportivo Territoriale, non avendo quest’ultimo considerato che i fatti sanzionati sono avvenuti fuori dell’impianto sportivo, come dimostrato dalla documentazione fotografica allegata al reclamo. Rileva, pertanto, che non può ritenersi integrata la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 25, comma III, del C.G.S., poiché la norma in questione, ai fini dell’irrogazione della sanzione, richiede come presupposto che tali comportamenti (“introduzione o utilizzazione di materiale pirotecnico” n.d.r.) si consumino all’interno dell’impianto di gioco, mentre nel caso di specie sono avvenuti nell’area esterna al suddetto impianto, dove erano posizionati i tifosi (“sul lato del fiume Arno”). Richiama, a supporto di quanto sostenuto, alcune decisioni assunte dall’adita Corte sul tema (C.U. n. 51 del 19.01.2023; C.U. n. 45 del 22.12.2022 e C.U. n. 55 del 07.03.2019), chiedendo quindi l’annullamento della sanzione inflitta, previa acquisizione, in via istruttoria, di un supplemento di rapporto arbitrale in ordine ai fatti contestati e la convocazione della stessa per la personale audizione. Richieste istruttorie che sono state soddisfatte dalla Corte, la quale ha provveduto ad acquisire un supplemento di rapporto arbitrale sui fatti oggetto di contestazione, convocando altresì la reclamante per l’audizione. In sede di audizione la reclamante, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale, ha insistito per l’annullamento della sanzione stante la conferma da parte del direttore di gara della circostanza che i tifosi si trovassero fuori dal recinto perimetrale dell’impianto, sull’argine del fiume Arno. Il reclamo è infondato e per questo non può essere accolto. E’ principio giurisprudenziale ormai sancito da questa Corte quello per cui la sanzione di cui all’art. 25, comma III, del C.G.S., può essere applicata alle società per “l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere…”.; di contro, non può essere quindi considerata legittima una sanzione che prenda spunto da presupposti che esulano dalla fattispecie in esame, e che dunque prevedano l’utilizzo di materiale pirotecnico fuori dall’impianto di giuoco (v. decisioni citate dalla reclamante nel corpo del reclamo). Senonché il caso di specie integra, ad avviso del Collegio, la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 25, comma III, C.G.S., poiché, seppur dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo pare emergere la circostanza concernente il posizionamento dei tifosi della soc. Ludus 90 Valle dell’Arno all’esterno del recinto di gioco, emerge altresì che gli stessi hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) all’interno dell’impianto sportivo, in più occasioni (precisamente ai minuti 2’, 33’ e 39’ del secondo tempo) durante la gara, collocando detto materiale sulla rete di recinzione, come peraltro emerge dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa reclamante. Tale particolare circostanza fa sì, ad avviso del Collegio, da ritenere perfezionata la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 25 C.G.S., ciò in quanto la rete di recinzione, sulla quale sono stati collocati i fumogeni dai tifosi della Ludus 90 Valle dell’Arno (circostanza questa mai contestata), è da ritenersi elemento facente parte strutturalmente dell’impianto sportivo, impianto sul quale grava, come detto, il divieto di utilizzo e di introduzione di materiale pirotecnico. Del resto, ritiene il Collegio che giungere a conclusioni diverse significherebbe snaturare la ratio perseguita dal Legislatore sportivo con la disposizione in esame, giustificando il compimento da parte di sostenitori di comportamenti palesemente elusivi del divieto imposto dalla normativa federale, e questo solo perché detti tifosi si posizionano geograficamente fuori dall’impianto sportivo. Il reclamo deve quindi essere respinto e la sanzione confermata.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - respinge il reclamo proposto dalla soc. Ludus 90 Valle dell’Arno; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata.

 

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