C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 25 del 19/10/2023 – Delibera – Reclamo proposto da U.S.D. Sant’Aagata M.llo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per sei gare il calciatore Bonanni Alessio. Campionato II Categoria – Gara del 24.9.2023 – Sagginale/Sant’Agata (C.U. n. 21 del 28.9.2023).

Reclamo proposto da U.S.D. Sant’Aagata M.llo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per sei gare il calciatore Bonanni Alessio. Campionato II Categoria - Gara del 24.9.2023 – Sagginale/Sant’Agata (C.U. n. 21 del 28.9.2023).

Il G.S.T. Territoriale della Toscana ha squalificato il calciatore Alessio Bonanni – tesserato della società USD Sant’Agata M.llo - “Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze. Al termine della gara, nella zona spogliatoi intimava all’arbitro di non annotare l’espulsione”….” Emergeva dagli atti di gara, che il Sig. Bonanni rivolgeva al D.G. al termine della gara la frase “Fai schifo, fai schifo veramente vai a casa” inducendo lo stesso a mostrargli il cartellino rosso. Di poi, giunti nella zona degli spogliatoi, si rivolgeva nuovamente al DG pronunciando le parole “Questa me la levi perché se no…” La società ricorrente, con reclamo tempestivamente proposto, contestava la ricostruzione del D.G., negando le offese attribuite al proprio tesserato e contestando la circostanza accaduta in prossimità degli spogliatoi ed attribuita al Sig. Bonanni, in considerazione del fatto che – si legge in reclamo - il Sig. Bonanni si trovava già a fare la doccia quando sopraggiungeva il D.G. Il reclamo di cui oggi si discute, non offre elementi oggettivi, né narra fatti o circostanze precise ed obiettive, che possano compromettere la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale. Peraltro, con supplemento puntualmente reso, il D.G. conferma tutti gli accadimenti già descritti; restituisce ancora precisa indicazione delle parole che ha sentito proferire dal Sig. Bonanni, del quale – appunto anche in supplemento – indica nome e numero di maglia a ribadire l’assoluta certezza della sua identificazione nelle varie fasi degli accadimenti. La Corte, letti attentamente gli atti, non rileva alcuna incongruenza nella narrazione degli eventi così come offerta nel referto gara e nel supplemento (che godono, come noto, di fede privilegiata). La frase senza dubbio offensiva proferita ancora sul terreno di gioco; e l’intimazione rivolta al DG con fare minaccioso (come sottolineato in supplemento) inducono a ritenere congrua e proporzionata la sanzione inflitta al calciatore.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto Trattenuta la tassa.

 

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